Legge regionale n. 2/1992 - Legge regionale n. 18/2003 - Legge regionale n. 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 45 del 9 novembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento) e successive modificazioni ed integrazioni concernente la concessione di incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero;

Visto l'Art. 6 della legge regionale n. 18/2003 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), che prevede la concessione di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 1900 del 28 luglio 2005 e' stato adottato in via preliminare, il regolamento Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio nel settore promozionale;

Vista la nota n. 11/7237/05 del 10 ottobre 2005 con cui il consiglio regionale comunica che la II commissione permanente, nella seduta del 6 ottobre 2005 ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento;

Ritenuto di approvare il Regolamento in materia di incentivi concessi dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2600 del 14 ottobre 2005;

Decreta:

E' approvato il Regolamento in materia di incentivi concessi dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 26 ottobre 2005

ILLY

Leggi regionali n. 2/1992, n. 18/2003, n. 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale.

Capo I

Finalita'

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. In attuazione dell'Art. 43, comma 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004), il presente regolamento disciplina i procedimenti contributivi in materia promozionale delegati alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio definendo, in particolare, le misure d'aiuto, i criteri e le modalita' per la concessione dei seguenti incentivi:

  1. incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

  2. incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'Art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore.

Capo II

Ambito di applicazione e cumulabilita' degli incentivi

Art. 2.

Soggetti beneficiari

  1. Beneficiano degli incentivi di cui al capo III per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero:

    1. le micro, piccole e medie imprese industriali, di seguito denominate PMI, con sede operativa nel territorio regionale che svolgono attivita' estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F;

    2. le PMI di servizio alla produzione, costituite sotto forma di societa' e con sede operativa nel territorio regionale, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegato A.

  2. Beneficiano degli incentivi di cui al capo IV per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi, i consorzi e le societa' consortili che non svolgono attivita' commerciale e non hanno fini di lucro, costituiti in maggioranza da imprese industriali aventi stabilimento nel territorio regionale.

  3. I soggetti beneficiari di cui ai commi 1 e 2 devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

  4. I beneficiari di cui al comma 1, lettera b), devono inoltre rientrare nei parametri di cui al decreto del Presidente della giunta regionale n. 0199/Pres. del 4 giugno 1998.

    Art. 3.

    Soggetti esclusi

  5. I soggetti beneficiari di cui all'Art. 2, che operano nei settori di attivita' elencati nell'allegato B, connessi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agroalimentari, sono esclusi dagli aiuti, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

  6. I soggetti beneficiari di cui all'Art. 2, che operano nei settori di attivita' elencati nell'allegato C, sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001.

  7. Le esclusioni dai benefici di cui ai commi 1 e 2 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori in essi indicati.

    Art. 4.

    Richiamo alla regolamentazione dell'Unione europea

  8. I programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell'area EFTA e ai Paesi candidati all'adesione devono rispettare le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 70/2001.

    Art. 5.

    Cumulabilita' dell'incentivo

  9. Gli incentivi concessi per le finalita' di cui all'Art. 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative, nel limite del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

    Capo III Incentivi a favore delle PMI industriali e di servizio alla produzione per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione

    all'estero.

    Art. 6.

    O g g e t t o

  10. Ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 2/1992 e dell'Art. 42, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 4/2005, le Camere di commercio concedono incentivi in conto capitale alle PMI industriali e di servizio alla produzione per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero.

  11. I programmi pluriennali di promozione all'estero sono programmi di durata non inferiore a due anni, che comprendono un complesso organico di iniziative dirette all'inserimento o al consolidamento della presenza sui mercati esteri delle PMI industriali e di servizio alla produzione.

    Art. 7.

    Spese ammissibili

  12. Nell'ambito dei programmi di cui all'Art. 6, sono ammissibili le seguenti spese relative alla partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa, nel caso di iniziative da realizzarsi nei Paesi comunitari, nei Paesi: dell'area EFTA e nei Paesi candidati all'adesione:

    1. tassa di iscrizione;

    2. affitto della superficie espositiva, anche preallestita;

    3. allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

  13. Sono...

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