Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 del

30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Al fine di far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali la Regione Abruzzo assegna apposite risorse all'Universita' degli studi ´G. D'Annunzioª di Chieti - Facolta' di medicina e chirurgia - al fine di finanziare tre borse di studio aggiuntive, rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, di cui si assume l'onere finanziario per l'intero corso degli studi.

  2. L'ammissione dei medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, avviene fermo restando il rispetto della graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione alla scuola.

  3. Il numero massimo degli ammessi alla specializzazione non puo' in ogni caso superare la potenzialita' formativa della scuola.

    Art. 2.

    Individuazione corsi di specializzazione

  4. Le borse di studio aggiuntive afferiscono due al corso di pediatria ed una al corso di psichiatria in essere presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi ´G. D'Annunzioª di Chieti della durata di cinque anni.

  5. L'importo della borsa di studio e' pari a quello indicato nell'Art. 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

    Art. 3.

    Erogazione del finanziamento

  6. La direzione sanita' della giunta regionale e' autorizzata ad erogare il contributo, di cui al precedente Art. 2, all'Universita' beneficiaria, per ciascun anno accademico, con le seguenti modalita':

    1. per le borse di studio relative al primo anno dei corsi di specializzazione, l'importo deve essere erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno accademico cui essa si riferisce;

    2. per quelle relative agli anni successivi al primo, l'importo deve essere erogato anticipatamente entro il 31 agosto di ciascun anno, data antecedente all'inizio degli anni accademici di riferimento.

  7. La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non venga utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio a favore dell'avente titolo, deve essere restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l'ulteriore erogazione anche nel caso di rinuncia dell'avente titolo medesimo alla prosecuzione in qualsiasi momento della frequenza del corso di specializzazione.

    Art. 4.

    Svolgimento del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT