Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 65 del

30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio

  1. Per il 2006 hanno diritto di fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale, compresi i servizi ferroviari regionali di seconda classe per gli spostamenti all'interno dei confini della Regione:

    1. i titolari di tessere di libera circolazione rilasciate dallo Stato italiano;

    2. i bambini accompagnati e di altezza non superiore a un metro;

    3. i dipendenti della direzione regionale trasporti e mobilita' in servizio di vigilanza e controllo del trasporto pubblico locale, secondo le modalita' stabilite con apposito atto della Giunta regionale;

    4. gli agenti e gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri, alle Forze di polizia, alla Guardia di finanza, alla Polizia penitenziaria e ai Vigili del fuoco, in possesso della tessera rilasciata dai rispettivi comandi, che utilizzino i mezzi di trasporto pubblico locale per motivi di servizio;

    5. i cittadini residenti in Abruzzo in possesso della tessera regionale di libera circolazione rilasciata dal comune di residenza ed appartenente alle seguenti categorie:

    1) i privi di vista per cecita' assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

    2) i sordomuti, in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'Art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;

    3) gli invalidi minori di diciotto anni che beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonche' della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell'indennita' di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

    4) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, i reduci e i combattenti;

    5) gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidita' permanente superiore o uguale all'80%;

    6) i mutilati e gli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;

    7) i mutilati e gli invalidi di guerra, compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra;

    8) i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento formale della competente autorita'.

  2. Non hanno diritto alla tessera...

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