Istituzione dell'Istituto oncologico veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del

27 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Ai sensi dell'Art. 50 dello Statuto della Regione del Veneto, e' istituito l'Istituto oncologico veneto, in seguito denominato Istituto.

  2. L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile ed opera in conformita' agli obiettivi della programmazione regionale.

  3. L'Istituto ha sede in Padova.

  4. La Regione del Veneto promuove il riconoscimento dell'istituto quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell'Art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'Art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e successive modificazioni.

    Art. 2.

    F i n a l i t a'

  5. L'Istituto, in conformita' ai principi di cui al decreto legislativo n. 288/2003 nonche' alle norme e disposizioni regionali di programmazione sanitaria, persegue principalmente le seguenti finalita':

    1. svolgere, nella disciplina di oncologia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in conformita' alla programmazione nazionale e regionale, attivita' di prevalente ricerca biomedica e sanitaria e di assistenza sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;

    2. trasferire i risultati validati della ricerca nei processi assistenziali del sistema sanitario regionale;

    3. elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attivita' e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;

    4. sperimentare e verificare forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari;

    5. supportare tramite idonee modalita', le istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;

    6. svolgere attivita' di studio e ricerca con attivazione di misure preventive, nelle aree con alta incidenza di tumori.

    Art. 3.

    O r g a n i

  6. Sono organi dell'Istituto:

    1. il consiglio di indirizzo e verifica;

    2. il direttore generale;

    3. il direttore scientifico;

    4. il collegio sindacale.

  7. Il consiglio di indirizzo e verifica e' composto da cinque membri e dura in carica cinque anni.

  8. I componenti del consiglio di indirizzo e verifica sono nominati dal Consiglio regionale e vengono scelti tra soggetti di provata competenza scientifica, onorabilita' e rappresentativi dell'intero sistema sanitario regionale e universitario

  9. Il presidente del consiglio di indirizzo e verifica e' nominato dal presidente della Giunta regionale tra i componenti del consiglio stesso.

  10. Il collegio sindacale e' nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed e' composto da cinque membri di cui uno designato dal ministero competente, uno dalla conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria di cui all'Art. 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni, e tre dal Consiglio...

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