Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005.

(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale

della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

  1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «A» - Entrata.

    Art. 2.

    Variazioni allo stato di previsione della spesa

  2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B» - Spesa.

    Art. 3.

    Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione

  3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 si intendono aggiornati in conformita' alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

    Art. 4.

    Contrazione mutui - Perenzione amministrativa

  4. L'autorizzazione contenuta nell'Art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005) e' aumentata dell'importo di Euro 456.332.941,90.

  5. Attesa la disposizione contenuta nell'Art. 45, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche, e' fatta salva la facolta' con legge regionale di approvazione del bilancio 2006 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o piu' mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco numero 5 allegato alla legge regionale n. 10/2005, come modificato dalla presente legge.

  6. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2006 le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2003 e non pagati negli anni 2003, 2004 e 2005 per i quali al 31 dicembre 2005 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 25/2001, precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui all'Art. 40, comma 4, della legge regionale n. 25/2001.

  7. I dirigenti delle direzioni regionali, tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3, sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere da parte dei creditori il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell'Art. 37 della legge regionale n. 25/2001.

  8. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perenti nel decreto ricognitivo di cui al comma 3, e' condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori.

  9. La direzione regionale bilancio e tributi e' autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.

  10. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

    Art. 5.

    Termine per la presentazione della documentazione relativa

    alla realizzazione di opere pubbliche ed iniziative

    di carattere socio-sanitario, culturale e sportivo.

  11. Al fine di consentire l'istruttoria e l'assunzione degli impegni di spesa entro il corrente esercizio finanziario, i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'Art. 33 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10 relativo al concorso della Regione per la realizzazione di opere pubbliche ed iniziative di carattere socio-sanitario, culturale e sportivo, e alle allegate tabelle A, B e C devono presentare agli uffici competenti la necessaria documentazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 6.

    Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti

    di Stato clausola di sospensione

  12. contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

  13. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'Art. 88, paragrafo 3, del trattato della Comunita' europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validita', emanati in virtu' del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee L 142, del 14 maggio 1998.

  14. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'Art. 88, paragrafo 3, del trattato della comunita' europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

    Art. 7.

    Iniziative per il «bilancio partecipato» e per il settore

    dell'«altra economia»

  15. Al fine di consentire l'avvio di iniziative relative al «bilancio partecipato» e per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio, promozione ed incentivazione nel settore dell'«altra economia» riferite in particolare alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nel bilancio della Regione per l'esercizio 2005 sono istituiti, nell'ambito dell'UPB C11, i seguenti capitoli di spesa:

    1. iniziative relative al «bilancio partecipato» Euro 200.000,00;

    2. attivita' di monitoraggio, promozione ed incentivazione nel settore dell'«altra economia» Euro 500.000,00.

  16. La giunta regionale definisce le linee programmatiche per l'avvio delle iniziative relative al «bilancio partecipato» di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare.

    Art. 8.

    Interventi relativi alla grave situazione occupazionale del reatino

  17. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo C12506, la somma di Euro 200.000,00 e' riservata agli interventi urgenti per far fronte alla grave situazione occupazionale del territorio compreso nella provincia di Rieti. Gli interventi possono essere attuati dalla provincia, dal comune capoluogo e dai comuni ricadenti nel piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e devono essere finalizzati ad assistere i lavoratori in mobilita'.

    Art. 9. Concorso finanziario agli oneri per il «quadro cittadino di sostegno»

    del comune di Roma

  18. La Regione concorre finanziariamente agli oneri per il «quadro cittadino di sostegno» del comune di Roma destinato ai municipi.

  19. Per le finalita' di cui al presente articolo e' stanziata la somma di Euro 500.000,00 a valere sulle disponibilita' dell'UPB C11, mediante istituzione di apposito capitolo.

  20. La giunta regionale con propria determinazione stabilisce criteri e modalita' di attuazione del presente articolo.

    Art. 10.

    Approvazione bilancio annuale di previsione dell'Agenzia regionale

    per i trapianti e le patologie connesse del Lazio

  21. Ai sensi dell'Art. 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche, e' approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 deliberato dall'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio.

  22. E' allegata la scheda riepilogativa del bilancio di previsione dell'Agenzia di cui al comma 1.

    Art. 11.

    Modifiche all'Art. 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6,

    Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio

    e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale

    e successive modifiche.

  23. All'Art. 37 della legge regionale n. 6/2002, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      1. Il presidente del consiglio, i componenti dell'ufficio di presidenza, il presidente del comitato regionale di controllo contabile, nonche' i gruppi consiliari si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria. Il presidente del consiglio si avvale di una ulteriore struttura di diretta collaborazione con compiti di supporto tecnico.

      ;

    2. al comma 2 le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: « al comma l »;

    3. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. I presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali si avvalgono di strutture di diretta collaborazione ai cui responsabili non si applica la disposizione di cui al comma 2.

      .

      Art. 12.

      Contributo all'Associazione italiana del consiglio dei comuni

      e delle regioni d'Europa (AICCRE) - Federazione regionale Lazio

      per iniziative sulle problematiche europee.

      E' concesso un contributo di Euro 50.000,00 per l'anno 2005 all'AICCRE - Federazione regionale Lazio - per promuovere, congiuntamente alla presidenza...

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