Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse.

Capo I
Disposizioni generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino

Alto-Adige n. 32 del 9 agosto 2005)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La provincia autonoma di Trento promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualita' e competitivita' dell'intero territorio provinciale.

  2. Per i fini previsti dal comma 1 la Provincia:

    1. valorizza il patrimonio di conoscenze generato dai soggetti che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico della realta' territoriale della provincia;

    2. promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi attori della ricerca e innovazione operanti sul territorio, finalizzate alla costituzione di un coeso e armonico sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione, in grado di rapportarsi a realta' analoghe a livello nazionale e internazionale attraverso la creazione di alleanze e la definizione di rapporti di collaborazione e cooperazione;

    3. promuove iniziative volte all'innovazione del sistema produttivo locale, anche incentivando la sua collaborazione e cooperazione con il sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione.

    Art. 2.

    O g g e t t o

  3. Questa legge disciplina:

    1. il sistema degli enti di ricerca del quale la provincia si avvale per le finalita' previste dall'Art. 1;

    2. gli strumenti per il sostegno, il governo e la valutazione dell'attivita' di ricerca e innovazione sul territorio;

    3. un quadro di cooperazione che agevoli la creazione di un sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione;

    4. un complesso di iniziative volte a favorire l'innovazione del sistema produttivo locale.

    Art. 3.

    Principi fondamentali

  4. Questa legge e le azioni compiute in base ad essa sono ispirate a principi di:

    1. apertura nazionale e internazionale del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione;

    2. coerenza tra le linee programmatiche di priorita' del sistema della ricerca e il quadro della programmazione provinciale definito anche in relazione alle linee guida della programmazione nazionale in materia di ricerca;

    3. equilibrio fra ricerca orientata all'innovazione e ricerca di base;

    4. organizzazione dell'attivita' di ricerca per progetti, che favorisca la creazione di masse critiche di risorse attorno ad essi;

    5. centralita' del monitoraggio e della valutazione della ricerca quali elementi chiave del sistema;

    6. distinzione fra funzioni di indirizzo politico-strategico e funzioni di governo autonomo della ricerca nel rispetto della liberta' di quest'ultima;

    7. distinzione tra organi di governo e organi di consulenza scientifica;

    8. semplicita', funzionalita' ed economicita' nell'organizzazione delle attivita' di ricerca;

    9. coinvolgimento dei ricercatori nel governo degli enti;

    10. trasparenza amministrativa e nella comunicazione dei risultati;

    11. valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche a vantaggio del personale che ha contribuito al loro raggiungimento;

    12. cooperazione e interazione positiva fra le diverse aree della ricerca e fra queste e il sistema delle imprese, nel rispetto della reciproca indipendenza;

    13. incentivazione all'innovazione del sistema delle imprese locali, quale strumento principale per accrescerne la competitivita';

    14. promozione di iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione di nuova conoscenza e sul suo sfruttamento.

    Art. 4.

    Sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione

  5. La provincia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che operano nel settore della ricerca e dell'innovazione, promuove la creazione di un quadro di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un sistema provinciale della ricerca, in aperta e costante interazione con il livello nazionale e internazionale, nonche' con tutti i soggetti rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale inoltre, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che operano nel campo dell'economia, promuove la creazione delle condizioni di contesto piu' favorevoli allo sviluppo di un sistema dell'innovazione finalizzato a rendere il sistema produttivo locale piu' competitivo, in virtu' di una capacita' diffusa delle proprie realta' produttive di trarre vantaggio dai cambiamenti indotti dalla tecnologia e dal progresso della conoscenza.

  6. Concorrono a perseguire le finalita' del comma 1:

    1. l'Universita' degli studi di Trento;

    2. la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach, costituite secondo quanto previsto dal capo II;

    3. le agenzie della provincia, anche prive di personalita' giuridica, e gli enti funzionali a ordinamento provinciale che operano nel campo della ricerca e della cultura, nonche', per le attivita' rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale, il Parco nazionale dello Stelvio e l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

    4. le imprese e gli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca sul territorio provinciale;

    5. l'Agenzia per lo sviluppo S.p.a.

    Capo II
    Costituzione della fondazione Bruno Kessler e della fondazione Edmund
    Mach

    Sezione I

    Fondazione Bruno Kessler

    Art. 5.

    Costituzione e scopi della fondazione Bruno Kessler

  7. La provincia promuove la costituzione di una fondazione denominata Fondazione Bruno Kessler, quale ente d'interesse pubblico senza fini di lucro. Con questa legge e' riconosciuta alla fondazione la personalita' giuridica di diritto privato.

  8. La fondazione promuove, realizza e sviluppa la ricerca in settori d'interesse per lo sviluppo provinciale e svolge la propria attivita' con l'obiettivo di conseguire risultati in grado di ottenere il riconoscimento a livello nazionale e internazionale del sistema Trentino della ricerca e dell'innovazione.

  9. La fondazione svolge la propria attivita' con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e a utilizzarli a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale. La fondazione, in particolare, e' tenuta a dare rilievo all'attivita' di trasmissione delle conoscenze dal sistema della ricerca a quello economico e viceversa, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilita' di competenze tecniche specifiche, anche in sede locale.

    La fondazione ha sede legale a Trento.

    Art. 6.

    Soci e fondo di dotazione

  10. Alla fondazione Bruno Kessler possono partecipare in qualita' di soci fondatori, oltre alla provincia, enti, istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali, che ne condividono le finalita'.

  11. Il fondo di dotazione della fondazione Bruno Kessler e' costituito da beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai soci all'atto della costituzione della fondazione o successivamente, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto.

    Art. 7. Autorizzazione al conferimento di risorse strumentali e finanziarie

    al fondo di dotazione della fondazione

  12. Per i beni immobili dell'Istituto Trentino di cultura si applica quanto previsto dal comma 2-bis dell'Art. 7 (Direttive per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche per i beni mobili e le attrezzature.

  13. La provincia e' autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione:

    1. i beni mobili e immobili gia' di proprieta' o in uso dell'istituto Trentino di cultura e ulteriori beni funzionali all'attivita' della fondazione;

    2. una dotazione finanziaria stabilita dalla legge finanziaria.

    Art. 8.

    S t a t u t o

  14. Il Presidente della provincia, nel rispetto di questa legge, e' autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

  15. Ai fini dell'elaborazione del primo statuto della fondazione la provincia assicura il coinvolgimento dei soggetti definiti soci dall'Art. 3 dell'allegato (Statuto dell'Istituto Trentino di cultura) alla legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11, istitutiva dell'istituto Trentino di cultura. La deliberazione della giunta provinciale che autorizza il Presidente della provincia alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ai sensi del comma 1 e' approvata previo parere dei soci dell'istituto da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

  16. Lo statuto della fondazione, nel rispetto di questa legge, prevede:

    1. l'individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori; lo statuto puo' prevedere la presenza di altri organi; il presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale; i componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;

    2. la competenza della provincia, quale socio fondatore, a nominare la maggioranza dei componenti dei consiglio d'amministrazione, dei quali uno designato dalle minoranze del consiglio provinciale, e del collegio dei revisori, nonche' il presidente della fondazione;

    3. la riserva agli enti pubblici soci della fondazione della nomina dei due terzi dei componenti dei consiglio d'amministrazione, inclusi quelli spettanti alla provincia;

    4. la riserva di uno dei componenti del consiglio d'amministrazione a un soggetto designato dai personale in servizio presso la fondazione tra persone...

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