Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalita' degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalita' e dei criteri delle selezioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 37 del 14 settembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), in vigore dal 27 agosto 2005;

Visti in particolare l'Art. 78, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 18/2005, in base al quale, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa, sono abrogati gli articoli da 1 a 45, 59, e da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonche' norme in materia di formazione professionale e personale regionale), e la lettera o) del medesimo comma, in base alla quale sono abrogati i commi 1 e da 3 a 13 dell'Art. 21 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

Considerato che l'Art. 2-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'Art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), abrogato espressamente a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005, disciplinava il trasferimento di funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego alle province;

Considerato che l'Art. 2-ter, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'Art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2002, anch'esso abrogato, prevedeva che, nelle materie di cui all'Art. 2-bis, la Regione esercitasse funzione di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

Considerato che l'Art. 21, comma 8, della legge regionale n. 12/2003, anch'esso abrogato, prevedeva che la Regione adottasse disposizioni al fine di disciplinare le modalita' degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni nonche' le modalita' ed i criteri delle selezioni, e che il comma 11 del medesimo articolo prevedeva che la Regione adottasse disposizioni al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, contrastare la disoccupazione di lunga durata e accertare e verificare lo stato di disoccupazione;

Rilevato che il Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalita' degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalita' e dei criteri delle selezioni approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0311/Pres./2003, emanato in esecuzione dei sopra menzionati articoli 2-ter della legge regionale n. 1/1998 e 21, commi 8 e 11, della legge regionale n. 12/2003, risulta tacitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005;

Visto l'Art. 26, comma 3, della legge regionale n. 18/2005 che prevede, tra l'altro, che con Regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonche' l'Art. 22, comma 1, della medesima legge, secondo il quale la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare, di quelli non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunita', disciplina con Regolamento le procedura di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie piu' deboli e a quelle con maggiore difficolta' nell'inserimento lavorativo;

Visto l'Art. 5 della legge regionale n. 18/2005, in base al quale e' istituita la commissione regionale per il lavoro, che esprime un parere sul programma triennale regionale di politica del lavoro, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi;

Visto l'Art. 6, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, in base al quale l'iter di approvazione dei regolamenti regionali relativi alle materie attribuite alle province prevede l'espressione di un parere obbligatorio del comitato di coordinamento interistituzionale;

Considerato che fra i provvedimenti da sottoporre al parere dei predetti organi vi sono i regolamenti di cui agli articoli 26, comma 3 e 22, comma 1, della legge regionale n. 18/2005;

Considerato che la commissione regionale per il lavoro e il comitato di coordinamento interistituzionale sono attualmente in fase di costituzione e che la gestione del collocamento e delle procedure di avviamento a selezione costituisce un servizio pubblico la cui continuita' deve essere garantita;

Ritenuto, pertanto, di dover riadottare il Regolamento previgente in materia, operando sul testo le sole modificazioni rese necessarie dalla successione delle fonti normative nelle materie disciplinate;

Visto il Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalita' degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalita' e dei criteri delle selezioni, predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca;

Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2101 del 29 agosto 2005;

Decreta:

E' approvato il Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalita' degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalita' e dei criteri delle selezioni, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 5 settembre 2005

ILLY

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalita' degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalita' e dei criteri delle selezioni.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. Il presente Regolamento, in applicazione degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, introduce disposizioni per l'accertamento e la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 [Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'Art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144], come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 [Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'Art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144], nonche' disciplina le modalita' degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e le modalita' e dei criteri delle selezioni.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Per uffici competenti si intendono gli uffici pubblici svolgenti funzioni e compiti in materia di servizi all'impiego, avviamento al lavoro e avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni.

    Art. 3.

    Trattamento di dati

  3. Il trattamento dei dati, nell'ambito dello svolgimento delle attivita' previste dal presente regolamento, avviene ai sensi dell'Art. 75 della legge regionale n. 18/2005.

Capo II

Elenco anagrafico

Art. 4.

Contenuto e funzioni dell'elenco anagrafico

  1. L'elenco anagrafico e' costituito da:

    1. i nominativi dei soggetti per i quali gli uffici competenti, ricevono le seguenti comunicazioni:

      1) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dalle agenzie per il lavoro;

      2) comunicazioni relative all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

      3) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono liste ed elenchi speciali;

      4) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;

    2. i nominativi delle persone in eta' lavorativa che, intendendo avvalersi dei servizi per l'impiego erogati dalle province attraverso gli uffici competenti, richiedono l'inserimento dei propri dati all'ufficio competente nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio.

  2. L'elenco anagrafico ha esclusivamente uno scopo conoscitivo sullo stato dei soggetti nel mercato del lavoro.

  3. I soggetti rimangono inseriti nell'elenco anagrafico salvo il verificarsi di una o piu' delle seguenti condizioni:

    1. richiesta di cancellazione da parte del soggetto;

    2. superamento dell'eta' lavorativa;

    3. decesso;

    4. assenza di domicilio nel territorio provinciale da piu' di cinque anni, se si tratta di soggetti extra...

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