Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli enti di promozione sportiva dall'Art. 29, comma 1-bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero). Approvazione.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 settembre 2005)
IL PRESIDENTE
Viste le disposizioni della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ed in particolare quelle di cui all'Art. 29, commi 1-bis e 1-ter, come introdotte dall'Art. 5, comma 240, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), che affidano alla Regione il compito di favorire lo sviluppo dell'attivita' degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante contributi annuali a sostegno della loro attivita' istituzionale, da concedere secondo le modalita' di cui al capo IV della legge medesima;
Attesa la necessita' di definire piu' puntualmente, in via regolamentare, le modalita' procedurali ed i criteri per l'attuazione dei summenzionati interventi;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'Art. 30;
Su conforme deliberazione della giunta regionale 5 settembre 2005, n. 2147;
Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
Decreta:
E' approvato il Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli enti di promozione sportiva dall'Art. 29, comma lapis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 8 settembre 2005
ILLY
Allegato Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di promozione sportiva, dall'Art. 29, comma 1-bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e
tempo libero).
Art. 1.
Ambito di applicazione
-
Il presente regolamento, ai sensi dell'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi annuali previsti per il sostegno dell'attivita' istituzionale degli Enti di promozione sportiva dall'Art. 29, comma l-bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).
Art. 2.
Beneficiari
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