Istituzione unita' di senologia - Breast Unit.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 59

del 14 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La Regione Campania istituisce con la presente legge l'unita' di senologia specialistica al fine di offrire alle donne una struttura sanitaria di alta qualita' che soddisfi i bisogni clinici, assistenziali e relazionali legati alla patologia mammaria.

  2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge provvede a:

    1. assicurare la concertazione delle strutture sanitarie ed interregionali per la creazione di una rete di servizi utili gruppo senologico multidisciplinare impegnato nell'assistenza e ricerca oncologica;

    2. definire gli standard ed i requisiti minimi obbligatori che l'unita' di senologia deve possedere;

    3. costituire un mezzo di accreditamento e monitoraggio attraverso lo strumento di linee guida dell'unita' di senologia garantendo servizi competenti e riconoscibili anche dalla popolazione femminile per la elevata qualita' fornita.

    Art. 2.

    Unita' di senologia

  3. L'unita' di senologia provvede, in rapporto armonico con tutte le strutture territoriali addette, alla prevenzione, alla cura, al controllo periodico clinico-strumentale - follow up - ed alla riabilitazione dei tumori mammari, privilegiando percorsi di condivisione con la sanita' territoriale.

  4. Presso ogni azienda ospedaliera delle province campane, di concerto con le Aziende Sanitarie locali di riferimento, e' istituita l'unita' di senologia. Il centro di riferimento e di coordinamento delle unita' di senologia provinciali e' localizzato nell'istituto Pascale di Napoli presso il reparto di senologia.

  5. L'unita' e' di dimensione sufficiente a trattare in un anno non meno di cento nuovi casi ad ogni eta' e stadio.

    Art. 3.

    La composizione

  6. L'unita' di senologia e' cosi' composta:

    1. un coordinatore responsabile dell'unita';

    2. due chirurghi coinvolti nell'attivita' operatoria;

    3. un radiologo responsabile per il percorso diagnostico;

    4. un patologo;

      e )un oncologo medico;

    5. un anestesista con pratica in terapia del dolore;

    6. un radioterapista;

    7. il medico di medicina generale della paziente;

    8. uno psicologo dedicato;

      I) un medico fisiatra;

    9. almeno un tecnico radiologo;

    10. un data manager;

    11. un assistente sociale;

  7. La multidisciplinarieta' del gruppo e' condivisa a tempo pieno o parziale secondo i servizi di afferenza.

  8. Ogni membro del gruppo senologico deve avere una formazione specialistica in oncologia della mammella oltre a quella ricevuta nella formazione generale nella propria specializzazione e conseguita svolgendo per almeno un anno un addestramento personale e di gruppo presso una unita' gia' accreditata.

  9. Ogni membro dell'unita' di senologia si aggiorna secondo criteri ECM - Educazione Continua in Medicina - ed e' tenuto ad una produzione scientifica secondo l'analisi dell'indice di attrazione scientifica - impact factor - acquisito.

    Art. 4.

    Requisiti dei componenti dell'unita' di senologia

  10. Il coordinatore responsabile e' individuato nella persona di chirurgo senologo con riconosciuta esperienza nel campo senologico.

  11. I chirurghi devono avere una formazione specifica nella diagnosi e cura del cancro della mammella...

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