Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52

del 29 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e principi

  1. Nell'ambito dei principi generali in materia di promozione e organizzazione di attivita' culturali e secondo quanto stabilito dall'Art. 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografica, a norma dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono disciplinate le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di sale cinematografiche. In particolare sono disciplinate le modalita' di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonche' alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene gia' in attivita', anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche.

  2. Al fine di promuovere una piu' adeguata e migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene alle seguenti finalita' e principi generali:

    1. centralita' dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;

    2. sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche' la qualita' del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

    3. pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;

    4. valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualita' sociale delle citta' e del territorio.

  3. Nel definire gli indirizzi di programmazione per l'insediamento delle attivita' cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Ai fini della legge si intende:

    1. per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

    2. per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e...

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