Legge regionale n. 4/2005, Art. 6, comma 1. Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 5 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, denominata Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004.;

Visto in particolare l'Art. 6, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, ai sensi del quale: Con regolamento regionale, sono definiti i contenuti, le modalita', i termini iniziali e finali di presentazione delle domande e la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alle piccole e alle medie imprese.;

Visto il testo del Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004) predisposto dalla direzione centrale attivita' produttive;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 5 settembre 2005, n. 2152;

Decreta:

E' approvato il Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 16 settembre 2005

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle

Comunita' europee del 7 luglio 2004).

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e modalita' per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004).

    Art. 2.

    B e n e f i c i a r i

  2. Beneficiarie degli incentivi sono le piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unita' operativa nel territorio regionale, come identificate quanto alla loro dimensione dalla normativa comunitaria.

  3. Sono escluse le PMI operanti nei settori di cui all'allegato A al presente regolamento, nel caso in cui il progetto presentato sia riferibile a tali settori.

  4. Sono altresi' escluse le PMI operanti nei settori di cui all'allegato B al presente regolamento, nel caso in cui il progetto presentato sia riferibile a tali settori, limitatamente alle spese previste dagli articoli 11 e 12.

    Art. 3.

    D e f i n i z i o n i

  5. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'Art. 2 della legge regionale n. 4/2005, relativamente alle nozioni di:

    1. crescita dimensionale per via interna;

    2. crescita dimensionale per via esterna;

    3. business plan;

    4. economie di scala tecnologiche;

    5. economie di scala gestionali;

    6. indice di indipendenza finanziaria;

    7. processi di internazionalizzazione;

    8. processi di razionalizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi;

    9. spin off;

    10. staff ratio;

    11. start up;

    12. manager a tempo;

    13. meccanismi di trasferimento tecnologico.

  6. Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

  7. Per attivita' di sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; tale attivita' puo' inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonche' progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano ne' convertibili ne' utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

  8. Per formazione specifica si intende la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

  9. Per formazione generale si intende la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilita' di collocamento del dipendente.

  10. Per lavoratore svantaggiato si intende:

    1. durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

    2. qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;

    3. qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si e' spostato all'interno della comunita' o diviene residente nella comunita' per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;

    4. durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attivita' lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficolta' di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

    5. qualsiasi persona di piu' di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;

    6. durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

    Art. 4.

    O g g e t t o

  11. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono rivolti a favorire l'adozione, da parte delle PMI beneficiarie, di misure di politica industriale idonee a supportare la realizzazione di progetti di sviluppo competitivo finalizzati a uno o piu' dei seguenti obiettivi individuati ai sensi dell'Art. 3, comma 1 della legge regionale n. 4/2005:

    1. alla crescita dimensionale delle imprese, con particolare riferimento ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;

    2. a processi di internazionalizzazione delle imprese con riferimento alla creazione di reti commerciali all'estero e di sviluppo strutturato di relazioni internazionali in grado di migliorare il posizionamento competitivo delle PMI regionali a livello internazionale e di indurre ricadute positive sulla crescita del sistema economico locale;

    3. a processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;

    4. a processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese (spin off e start up), nonche' a processi di diversificazione di attivita' da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attivita' ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Universita', Parchi scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;

    5. a sostenere politiche di sviluppo attraverso la creazione di prototipi e la realizzazione di produzioni di prova;

    6. a fronteggiare situazioni di successione generazionale all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuita' e sviluppo aziendale;

    7. a fronteggiare situazioni di fabbisogno manageriale temporaneo all'interno dell'impresa;

    8. a realizzare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di...

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