Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione Toscana n. 45 del 16 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge e finalita'

  1. La presente legge disciplina:

    1. gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura;

    2. il rilascio delle licenze di pesca;

    3. la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.

  2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di sostenibilita' e responsabilita' nei confronti dell'ambiente e dei consumatori ed a tal fine:

    1. sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualita';

    2. incentivano la multifunzionalita' delle imprese di pesca e di acquacoltura;

    3. si avvalgono della concertazione con le province e le associazioni di categoria e della consultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie;

    4. favoriscono l'autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attivita' di interesse generale sulla base del principio di sussidiarieta'.

    Art. 2.

    Competenze della Regione

  3. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

    1. i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e l'Unione europea;

    2. il programma regionale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'Art. 7;

    3. il riconoscimento del distretto di pesca;

    4. gli interventi di cui all'Art. 6 per i quali il programma regionale di cui all'Art. 7 individua la necessita' di un'attuazione unitaria sul territorio regionale;

    5. il rilascio dell'autorizzazione alla pesca a fini scientifici;

    6. il rilascio dell'autorizzazione alla pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro di cui all'Art. 18 commi 3 e 4.

    Art. 3.

    Competenze delle province

  4. E' competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla Regione ed alle sue agenzie. In particolare le province:

    1. approvano e trasmettono alla competente struttura della giunta regionale i piani annuali provinciali d'intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti dal programma regionale, nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal programma stesso;

    2. gestiscono i piani provinciali;

    3. esercitano i controlli tecnici ed amministrativi circa il corretto impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi previsti dai piani provinciali;

    4. rilasciano, nei limiti determinati dal programma regionale, le licenze di pesca;

    5. trasmettono alla competente struttura della giunta regionale, entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi piani, riferita all'anno precedente.

    Art. 4.

    Competenze delle agenzie regionali

  5. Conformemente a quanto previsto dall'Art. 2, comma 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) recante l'equiparazione degli imprenditori ittici agli imprenditori agricoli, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) esercita le competenze di cui all'Art. 3 della legge regionale 10 giugno 1993 n. 37 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale) applicabili allo specifico settore della pesca e dell'acquacoltura.

  6. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) esercita per il settore della pesca e dell'acquacoltura le competenze di cui all'Art. 8, comma 1, lettera a4), ed all'Art. 8-bis della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione della agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana).

    Art. 5.

    D e f i n i z i o n i

  7. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

    1. attivita' di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque mediante attrezzi a cio' destinati;

    2. pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale, all'esterno della congiungente i punti piu' foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali. E' considerata ad ogni effetto pesca marittima la pesca esercitata nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o salmastra;

    3. pesca costiera:

      1) pesca costiera locale: attivita' di pesca esercitata a fini economici da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;

      2) piccola pesca artigianale: attivita' di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni di lunghezza massulla fuori tutto, uguale o inferiore a 12 metri e di stazza inferiore alle 10 tonnellate, entro 12 miglia dalla costa;

      3) pesca costiera ravvicinata: attivita' di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni a cio' abilitate entro 40 miglia dalla costa;

    4. pesca professionale marittima: le attivita' di cattura e prelievo, come definite alla lettera b) esercitate da soggetti abilitati che svolgono tale attivita' come esclusiva o prevalente in termini di reddito;

    5. pesca-turismo: l'attivita' di cattura e prelievo esercitata a fini economici, da imprenditori ittici singoli o associati in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;

    6. pesca sportiva in mare: l'attivita' di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;

    7. acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di specie animali e vegetali, in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

    8. pesca scientifica: l'attivita' di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata;

    9. imprenditore ittico: chi esercita un'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonche' le attivita' a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici;

    10. associazioni di categoria: le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale ed operanti in Toscana.

      Capo II Programmazione degli interventi a sostegno
      della pesca e dell'acquacoltura

      Art. 6.

      A z i o n i

  8. Le azioni hanno per oggetto:

    1. il monitoraggio e l'identificazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo del settore;

    2. la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico e la divulgazione;

    3. la promozione, la pubblicita' dei prodotti e dei consumi ittici e la promozione di nuovi sbocchi di mercato per gli stessi prodotti;

    4. gli interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza nel settore;

    5. il miglioramento della qualita' dei prodotti;

    6. gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo della flotta, l'abbandono definitivo e riconversione delle attivita' di pesca e gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo degli impianti di acquacoltura;

    7. gli interventi di ammodernamento, razionalizzazione e nuova realizzazione di strutture ed infrastrutture di servizio alla pesca ed all'acquacoltura, con particolare riguardo alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali;

    8. lo sviluppo della piccola pesca costiera anche attraverso il sostegno alle imprese esercitanti questa tipologia di pesca;

    9. l'incentivazione delle attivita' di pesca-turismo ed ittiturismo;

    10. l'assistenza e consulenza rivolte alle imprese di pesca e agli operatori del settore;

    11. la formazione professionale indirizzata agli imprenditori ed addetti ai settori della pesca e dell'acquacoltura;

    12. i contributi a parziale copertura dei danni a favore dei pescatori e degli acquacoltori singoli o associati che abbiano subito gravi danni a seguito di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT