Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana n. 45 del 16 dicembre 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto della legge e finalita'
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La presente legge disciplina:
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gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura;
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il rilascio delle licenze di pesca;
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la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.
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Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di sostenibilita' e responsabilita' nei confronti dell'ambiente e dei consumatori ed a tal fine:
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sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualita';
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incentivano la multifunzionalita' delle imprese di pesca e di acquacoltura;
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si avvalgono della concertazione con le province e le associazioni di categoria e della consultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie;
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favoriscono l'autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attivita' di interesse generale sulla base del principio di sussidiarieta'.
Art. 2.
Competenze della Regione
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Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:
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i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e l'Unione europea;
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il programma regionale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'Art. 7;
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il riconoscimento del distretto di pesca;
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gli interventi di cui all'Art. 6 per i quali il programma regionale di cui all'Art. 7 individua la necessita' di un'attuazione unitaria sul territorio regionale;
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il rilascio dell'autorizzazione alla pesca a fini scientifici;
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il rilascio dell'autorizzazione alla pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro di cui all'Art. 18 commi 3 e 4.
Art. 3.
Competenze delle province
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E' competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla Regione ed alle sue agenzie. In particolare le province:
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approvano e trasmettono alla competente struttura della giunta regionale i piani annuali provinciali d'intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti dal programma regionale, nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal programma stesso;
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gestiscono i piani provinciali;
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esercitano i controlli tecnici ed amministrativi circa il corretto impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi previsti dai piani provinciali;
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rilasciano, nei limiti determinati dal programma regionale, le licenze di pesca;
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trasmettono alla competente struttura della giunta regionale, entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi piani, riferita all'anno precedente.
Art. 4.
Competenze delle agenzie regionali
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Conformemente a quanto previsto dall'Art. 2, comma 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) recante l'equiparazione degli imprenditori ittici agli imprenditori agricoli, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) esercita le competenze di cui all'Art. 3 della legge regionale 10 giugno 1993 n. 37 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale) applicabili allo specifico settore della pesca e dell'acquacoltura.
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L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) esercita per il settore della pesca e dell'acquacoltura le competenze di cui all'Art. 8, comma 1, lettera a4), ed all'Art. 8-bis della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione della agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana).
Art. 5.
D e f i n i z i o n i
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Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:
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attivita' di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque mediante attrezzi a cio' destinati;
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pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale, all'esterno della congiungente i punti piu' foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali. E' considerata ad ogni effetto pesca marittima la pesca esercitata nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o salmastra;
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pesca costiera:
1) pesca costiera locale: attivita' di pesca esercitata a fini economici da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;
2) piccola pesca artigianale: attivita' di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni di lunghezza massulla fuori tutto, uguale o inferiore a 12 metri e di stazza inferiore alle 10 tonnellate, entro 12 miglia dalla costa;
3) pesca costiera ravvicinata: attivita' di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni a cio' abilitate entro 40 miglia dalla costa;
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pesca professionale marittima: le attivita' di cattura e prelievo, come definite alla lettera b) esercitate da soggetti abilitati che svolgono tale attivita' come esclusiva o prevalente in termini di reddito;
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pesca-turismo: l'attivita' di cattura e prelievo esercitata a fini economici, da imprenditori ittici singoli o associati in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
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pesca sportiva in mare: l'attivita' di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;
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acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di specie animali e vegetali, in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
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pesca scientifica: l'attivita' di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata;
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imprenditore ittico: chi esercita un'attivita' diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonche' le attivita' a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici;
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associazioni di categoria: le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale ed operanti in Toscana.
Capo II Programmazione degli interventi a sostegno
della pesca e dell'acquacolturaArt. 6.
A z i o n i
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Le azioni hanno per oggetto:
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il monitoraggio e l'identificazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo del settore;
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la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico e la divulgazione;
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la promozione, la pubblicita' dei prodotti e dei consumi ittici e la promozione di nuovi sbocchi di mercato per gli stessi prodotti;
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gli interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza nel settore;
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il miglioramento della qualita' dei prodotti;
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gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo della flotta, l'abbandono definitivo e riconversione delle attivita' di pesca e gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo degli impianti di acquacoltura;
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gli interventi di ammodernamento, razionalizzazione e nuova realizzazione di strutture ed infrastrutture di servizio alla pesca ed all'acquacoltura, con particolare riguardo alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali;
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lo sviluppo della piccola pesca costiera anche attraverso il sostegno alle imprese esercitanti questa tipologia di pesca;
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l'incentivazione delle attivita' di pesca-turismo ed ittiturismo;
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l'assistenza e consulenza rivolte alle imprese di pesca e agli operatori del settore;
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la formazione professionale indirizzata agli imprenditori ed addetti ai settori della pesca e dell'acquacoltura;
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i contributi a parziale copertura dei danni a favore dei pescatori e degli acquacoltori singoli o associati che abbiano subito gravi danni a seguito di...
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