Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione Campania n. 69 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni diverse

  1. Il comma 2 dell'Art. 18 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 «Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale» e' cosi' sostituito: «limitatamente al primo anno di applicazione della legge, il piano annuale degli interventi di cui all'Art. 12 e' predisposto dal competente settore regionale, una volta acquisite le istanze dei musei e definiti gli interventi promozionali».

  2. La legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale» e' cosi' modificata:

    1. il comma 3 dell'Art. 1 e' sostituito dal seguente: «3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio del bilancio, con le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 28/03, nonche', per la eventuale quota rimanente, con i risparmi di spesa derivanti da apposite norme della legge finanziaria o comunque realizzati attraverso la legge di bilancio.»;

    2. l'Art. 4 e' soppresso;

    3. dopo l'Art. 5 e' aggiunto il seguente Art. 5-bis:

      Art. 5-bis (Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale). - Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale al reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui alla legge di rimodulazione delle rispettive aliquote e' destinato al finanziamento di programmi di ripiano di eventuali disavanzi di gestione prodotti dal sistema sanitario regionale da attuarsi anche attraverso le modalita' e gli strumenti previsti dall'Art. 6 della legge regionale n. 28/03.

      ;

    4. al comma 1 dell'Art. 6 dopo la parola «complessivo» eliminare le parole «da realizzarsi con economie».

  3. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le societa' anche di tipo consortile partecipate dalla Regione Campania sono tenute:

    1. ad adeguare la composizione dei propri organi di gestione ad un massimo di cinque consiglieri;

    2. a richiedere l'autorizzazione dell'assemblea dei soci su qualsiasi determinazione gestionale atta ad incidere sul proprio assetto organizzativo e sulle attivita' correnti e nuove, indicando l'eventuale previsione di spese;

    3. a determinare la spesa complessiva annuale per la retribuzione degli amministratori in possesso di deleghe nei limiti dell'importo di Euro 60.000,00 con decorrenza dall'anno 2006, oltre, in presenza di utili di esercizio, una quota non eccedente il due per cento degli stessi. Agli amministratori senza deleghe puo' essere riconosciuto un compenso annuo complessivo nel limite massimo di euro 20.000,00.

  4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3 le societa' assumono le necessarie deliberazioni assembleari entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale entro il 31 ottobre 2006 invia una relazione al consiglio regionale sullo stato di attuazione di quanto stabilito dalla presente norma. Sono confermate per il triennio 2006-2008 le disposizioni di cui all'Art. 25 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15. L'assessore regionale al bilancio entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge e' incaricato di procedere ad organica verifica di tutte le societa' a partecipazione regionale ovvero a partecipazione di enti pubblici regionali. L'assessore, sulla base della predetta revisione, propone alla giunta regionale la messa in liquidazione, ovvero processi di fusione di tutte le societa' il cui conto economico sia in passivo da almeno due esercizi nonche' di quelle ritenute infruttuose.

  5. Per i fini di cui al comma 4, le societa' apportano le necessarie modifiche statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sono confermate per il triennio 2006-2008 le disposizioni di cui alla legge regionale n. 15/05, Art. 25, aggiornando annualmente le date del primo periodo del comma 1 dello stesso articolo.

  6. La giunta regionale e' incaricata dell'esame ed all'approfondimento della gestione delle attivita' degli enti strumentali regionali, al fine di decidere sulla loro soppressione, con trasferimento delle rispettive competenze alla giunta regionale, in presenza di gravi disfunzioni e diseconomie. Le proposte legislative di soppressione di tali enti sono sottoposte all'esame del consiglio regionale entro il 30 ottobre 2006.

  7. Al comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 15 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2003» dopo l'espressione «delle determinazioni di cui all'Art. 3 della medesima legge regionale» sono eliminate le parole «e subordinatamente all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'Art. 23 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

  8. Il comma 1 dell'Art. 39 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, e' sostituito dal seguente:

    1. Per poter esercitare la caccia e' dovuta una tassa di concessione regionale istituita ai sensi dell'Art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e prevista dall'Art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Una quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione di tale tassa e' utilizzata per la realizzazione dei fini della presente legge e per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che nell'ambito della programmazione regionale contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, la manutenzione degli appostamenti, di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero e la riabilitazione di fauna protetta

    .

  9. Il comma 4 dell'Art. 39 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, e' soppresso.

  10. Sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, le deliberazioni degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Campania, indicate all'Art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e all'Art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960 n. 1042.

  11. Il comma 8 dell'Art. 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, e' cosi' modificato:

    8. In previsione dell'attuazione del contratto decentrato del personale regionale l'incremento del fondo per le alte professionalita', relativamente alle annualita' 2006-2008, e' fissato ad una misura non inferiore allo 0,5 per cento del monte salario.

    .

  12. E' istituita l'unita' previsionale di base 6.23.244 denominata «Alte Professionalita».

  13. E' istituita l'unita' previsionale di base 3.11.242 denominata «Promozione dello spettacolo».

  14. Per il triennio 2006-2008 e' autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese relative ad interventi previsti da leggi regionali, individuate dalle leggi regionali 11 agosto 2005, n. 15 - Legge finanziaria 2005 - e 11 agosto 2005, n. 16 - bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 - secondo le unita' previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea o a risorse proprie della Regione, con l'articolazione in capitoli, ai sensi dell'Art. 18, comma 11, lettera d), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

  15. Le quote a carico dell'esercizio 2006 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 nelle relative unita' previsionali di base e per gli importi indicati.

  16. Quota parte del fondo di cui all'Art. 1, comma 1, della legge regionale n. 28/03, non utilizzata nell'anno 2005, pari a 154.789.846 milioni di euro, e' iscritta nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ed e' destinata ad interventi di interesse sociale ed a spese di investimento, in applicazione dell'Art. 1, comma 4, della stessa legge regionale.

  17. E' istituito un fondo di rotazione per le spese di progettazione per opere pubbliche infrastrutturali a favore delle amministrazioni pubbliche locali, degli enti pubblici economici nei termini e modalita' gia' stabilite per la Cassa depositi e prestiti. A tale fondo e' assegnata per il 2006 la somma di Euro 1.500.000,00 sulla unita' previsionale di base 1.1.6.

  18. Il cinque per cento dei fondi del bilancio regionale per il finanziamento di opere a tutela delle infrastrutture degli enti locali e' destinato per la prosecuzione degli interventi gestionali previsti ai sensi dell'Art. 5, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nonche' dell'Art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.

  19. E' istituito un fondo d'investimenti per i comuni fino a 5.000 abitanti da destinare a finanziamenti di politiche di sostegno di attivita' economiche, anche con partecipazioni pubbliche, con preferenza a quelle assunte in forma associata relativa ad investimenti produttivi ovvero destinati a servizi da utilizzare con i criteri della legge regionale n. 51/1978. La relativa spesa pari ad Euro 5.000.000,00 grava sulla unita' previsionale di base 1.82.227.

  20. E'...

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