Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'Art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005-2006.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Liguria n. 11 del 9 novembre 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Modalita' di attuazione deroghe
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In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'Art. 9 della direttiva 79/409 CEE) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 (Attuazione dell'Art. 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) e successive modificazioni, e' approvato l'elenco delle specie prelevabili in regime di deroga per la stagione 2005-2006, nei limiti e nelle condizioni di cui ai seguenti commi.
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Per la specie storno:
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limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 15 capi;
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limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 135 capi;
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periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2006;
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modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo oppure in forma vagante;
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mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non piu' di tre colpi.
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Per la specie fringuello:
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limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 10 capi;
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limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 40 capi;
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periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2005;
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modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo;
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mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non piu' di tre colpi.
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Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'Art. 27 della legge n. 157/1992.
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Le condizioni e i limiti di cui alla presente legge sono...
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