Azioni pilota per la riqualificazione dell'attivita' forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della Liguria e modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione Liguria n. 12 del 28 novembre 2005

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione, al fine di orientare e di coordinare le attivita' e le metodologie inerenti alla materia forestale, alla gestione sostenibile del patrimonio boschivo e delle necessarie infrastrutture connesse, allo sviluppo delle aziende silvo-pastorali, al miglior utilizzo delle superfici agricole abbandonate nonche' alla sperimentazione forestale, promuove specifiche azioni pilota per valorizzare la multifunzionalita' dei boschi e perseguirne un miglioramento economico, ecologico e sociale, quale importante risorsa naturale a salvaguardia dell'ambiente montano, del territorio, dell'assetto idrogeologico, della ricchezza di biodiversita', nonche' per l'attivazione di nuove fonti di energia rinnovabile purche' non comporti-no operazioni di incenerimento dannose per l'ambiente e la salute pubblica e per la difesa dagli incendi.

  2. Gli obiettivi della presente legge sono:

    a) individuare, in modo programmatico, aree e tipologie di intervento in grado di migliorare e riqualificare l'attivita' forestale, anche ai fini della salvaguardia dei versanti e per la prevenzione degli incendi boschivi, nonche' per la tutela della biodiversita', utilizzando le potenzialita' produttive, energetiche, paesaggistiche e turistico-ricreative del bosco e favorendo tra le popolazioni locali la conoscenza delle opportunita' economiche offerte dal loro territorio;

    b) redigere progetti pilota sostenibili sul piano tecnico ed economico;

    c) promuovere accordi, supportati da idonei strumenti, fra i proprietari di boschi pubblici e privati e le imprese, per la creazione e la razionalizzazione di attivita' volte a mettere in risalto le capacita' produttive delle diverse filiere collegate al bosco e la fruibilita' del medesimo;

    d) attribuire ai progetti di cui alla lettera b) criteri di priorita' nell'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

    Art. 2.

    Redazione dei progetti pilota

  3. Per conseguire le finalita' di cui alla presente legge la Regione emana appositi bandi per la concessione di contributi per lo studio e l'elaborazione di progetti pilota.

  4. Possono accedere ai predetti contributi i soggetti pubblici o privati, singoli o associati.

  5. I bandi devono contenere:

    a) l'ammontare dell'importo a bando;

    b) le...

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