Azioni pilota per la riqualificazione dell'attivita' forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della Liguria e modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Liguria n. 12 del 28 novembre 2005
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione, al fine di orientare e di coordinare le attivita' e le metodologie inerenti alla materia forestale, alla gestione sostenibile del patrimonio boschivo e delle necessarie infrastrutture connesse, allo sviluppo delle aziende silvo-pastorali, al miglior utilizzo delle superfici agricole abbandonate nonche' alla sperimentazione forestale, promuove specifiche azioni pilota per valorizzare la multifunzionalita' dei boschi e perseguirne un miglioramento economico, ecologico e sociale, quale importante risorsa naturale a salvaguardia dell'ambiente montano, del territorio, dell'assetto idrogeologico, della ricchezza di biodiversita', nonche' per l'attivazione di nuove fonti di energia rinnovabile purche' non comporti-no operazioni di incenerimento dannose per l'ambiente e la salute pubblica e per la difesa dagli incendi.
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Gli obiettivi della presente legge sono:
a) individuare, in modo programmatico, aree e tipologie di intervento in grado di migliorare e riqualificare l'attivita' forestale, anche ai fini della salvaguardia dei versanti e per la prevenzione degli incendi boschivi, nonche' per la tutela della biodiversita', utilizzando le potenzialita' produttive, energetiche, paesaggistiche e turistico-ricreative del bosco e favorendo tra le popolazioni locali la conoscenza delle opportunita' economiche offerte dal loro territorio;
b) redigere progetti pilota sostenibili sul piano tecnico ed economico;
c) promuovere accordi, supportati da idonei strumenti, fra i proprietari di boschi pubblici e privati e le imprese, per la creazione e la razionalizzazione di attivita' volte a mettere in risalto le capacita' produttive delle diverse filiere collegate al bosco e la fruibilita' del medesimo;
d) attribuire ai progetti di cui alla lettera b) criteri di priorita' nell'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie.
Art. 2.
Redazione dei progetti pilota
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Per conseguire le finalita' di cui alla presente legge la Regione emana appositi bandi per la concessione di contributi per lo studio e l'elaborazione di progetti pilota.
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Possono accedere ai predetti contributi i soggetti pubblici o privati, singoli o associati.
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I bandi devono contenere:
a) l'ammontare dell'importo a bando;
b) le...
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