Disposizioni sulla notifica delle proposte di legge regionale alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'Art. 88 del Trattato istitutivo.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 39 del 16 dicembre 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Procedura di notifica alla Commissione dell'Unione europea ai sensi
dell'Art. 88, paragrafo 3, del Trattato
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Le proposte di legge regionale che istituiscono o modificano regimi di aiuto sono notificate alla commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'Art. 88, paragrafo 3, del Trattato, dal presidente della giunta regionale.
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Le commissioni consiliari, ai fini dell'esame preliminare delle proposte di legge che istituiscono o modificano regimi di aiuto, si avvalgono della collaborazione delle direzioni generali regionali competenti per materia.
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Le proposte di legge, non appena se ne e' formato il testo che la competente commissione consiliare ritiene di dover sottoporre all'approvazione dell'assemblea, sono trasmesse dal presidente della stessa commissione al presidente della giunta, il quale, previa istruttoria a cura della direzione generale competente per materia, provvede all'adempimento della notifica.
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Il presidente della giunta regionale provvede altresi', con le stesse modalita' di cui al comma 3, a comunicare alla commissione dell'Unione europea le modifiche che dovessero essere apportate al testo delle proposte gia' notificate.
Art. 2. Efficacia delle disposizioni di legge regionale che istituiscono o
modificano regimi di aiuto
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Le disposizioni di legge regionale che istituiscono o modificano regimi di aiuto sono applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della comunicazione, da parte del presidente della giunta regionale, concernente l'intervenuto parere favorevole della commissione dell'Unione europea.
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La comunicazione...
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