Regolamento di attuazione della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di interventi per il settore della pesca.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale

a Regione Sicilia n. 45 del 21 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'Art. 2;

Vista la legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, recante Interventi urgenti per il settore della pesca ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Ritenuta l'opportunita' - allo scopo di dare attuazione all'indicata legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 ed a tutte le ulteriori norme che hanno modificato ed integrato la disciplina regionale in materia di interventi a favore di imprese di pesca, e relativi equipaggi, in dipendenza di calamita' naturali ed altre cause - di dover disciplinare mediante regolamento le modalita' di erogazione delle provvidenze recate dalle disposizioni legislative in materia;

Udito il parere n. 1080/2004 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 27 giugno 2005;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 363 del 2 agosto 2005;

Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di erogazione delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, cosi' come successivamente modificata ed integrata dall'Art. 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, articoli 5 e 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, Art. 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, Art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, Art. 139, comma 73, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

    Art. 2.

    Soggetti beneficiari

  2. I soggetti interessati agli interventi previsti dalle disposizioni di cui al precedente Art. 1, sono le imprese di pesca, i cui natanti risultano iscritti nei compartimenti marittimi siciliani, nonche' i componenti dei loro equipaggi, i quali, in dipendenza di comprovate emergenze derivanti dalle cause di cui al successivo articolo, abbiano subito una riduzione temporanea dell'attivita' di pesca.

  3. Sono altresi' interessati ai predetti interventi, le imprese di marinocoltura ed i soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle autorita' competenti.

  4. S'intende per giornata lavorativa ogni giorno nel quale non sia interdetta l'attivita' di pesca da parte delle autorita' competenti o in virtu' di disposizioni normative o provvedimenti autoritativi.

  5. S'intende per impresa di pesca, l'attivita' esercitata in forma singola o associata diretta alla ricerca e cattura di animali che vivono in ambienti acquatici marini.

    Art. 3.

    Cause riduttive dell'attivita' di pesca rilevanti

  6. Ai fini dell'individuazione delle fattispecie rilevanti per il riconoscimento delle provvidenze si terra' conto della ricorrenza di una delle seguenti cause, che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attivita' di pesca:

    1. calamita' naturali;

    2. emergenze collegate ad altre cause;

    3. fatti dolosi (Art. 3, comma 3, della legge regionale n. 24/1999);

    4. eventi accidentali non dipendenti dalla volonta' del personale imbarcato o da sua imperizia (Art. 7 della legge regionale n. 16/2002).

  7. Rientrano nelle cause di calamita' naturali:

    1. attivita' sismica, vulcanica eruttiva;

    2. uragano;

    3. tromba d'aria;

    4. onda anomala (maremoto o marrobbio);

    5. forti mareggiate riconosciute come tali dalle autorita' competenti;

    6. avversita' meteo-marine;

    7. qualsiasi...

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