Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Difensore designato di ufficio - Concessione di un termine a difesa - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilita' e abbandono di difesa, lesione del diritto di difesa e del principio di uguaglian...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 97 e 108 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 10 giugno 2004 dalla Corte d'appello di Caltanissetta, nel procedimento penale a carico di P.G.C., iscritta al n. 871 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Caltanissetta - dopo aver premesso che il difensore dell'appellante, designato «d'ufficio» in udienza a norma dell'art. 97 del codice di procedura penale, ha chiesto la concessione di un termine a difesa, nel corso di un dibattimento di appello - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato di ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine "per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento"»;

che a tal proposito la Corte rimettente sottolinea come non risulti formalmente previsto dall'art. 108 del codice di rito che il difensore designato d'ufficio, a norma dell'art. 97 del medesimo codice, possa in ogni caso chiedere la concessione di un termine allo scopo di acquisire - come recita il richiamato art. 108 cod. proc. pen. - una compiuta «cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento», al pari di quanto e' invece testualmente previsto per il difensore designato di ufficio nelle ipotesi di "rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono di...

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