N. 156 SENTENZA 28 aprile 2010 - 6 maggio 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione Campania, con ricorso del 3 ottobre 2009, depositato il 7 ottobre 2009 (reg. ric. n. 81 del 2009), ha impugnato l'art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione degli artt. 3, primo comma, anche sotto il profilo della ragionevolezza, 24, primo comma, 97, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione.

  1. - La disposizione impugnata prevede che 'le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza'.

  2. - La Regione Campania afferma in via preliminare di non ritenersi inclusa tra le Regioni destinatarie della norma impugnata.

    La Regione, infatti, rileva di essere stata commissariata in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009, concernente la 'Nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222', e non, come previsto dalla norma censurata, in base all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). Cio' nonostante, la Regione Campania si considera legittimata, al pari di qualunque altra Regione, a proporre il presente ricorso, in quanto potenziale destinataria della disposizione impugnata.

    3.1. - La Regione Campania sostiene, in primo luogo, che la norma censurata produce l'effetto di spostare dall'amministrazione regionale al tesoriere la competenza a disporre - oltre che ad effettuare concretamente - il pagamento delle somme di cui la Regione risulti debitrice nei confronti di altre pubbliche amministrazioni.

    Tale disposizione lederebbe l'autonomia finanziaria regionale assicurata dall'art. 119 Cost. e la potesta' legislativa in materia di organizzazione dei propri procedimenti garantita dall'art. 117, quarto comma, Cost., ne' potrebbe essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica.

    3.2. - Ad avviso della Regione, in secondo luogo, risulterebbero violati il principio di ragionevolezza e quello di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), perche' la disposizione impugnata 'discrimina alcuni creditori rispetto ad altri' e per 'l'assenza di ragioni giustificatrici della norma e l'evidenza del suo carattere controproducente'. Tali violazioni si rifletterebbero in ulteriori lesioni delle competenze regionali costituzionalmente garantite, considerato che l'autonomia finanziaria e l'autonomia organizzativa della Regione sono compresse senza ragionevoli giustificazioni di efficienza amministrativa.

    3.3. - La ricorrente, in terzo...

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