N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 ricorrente contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro tempore, con sede in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro n. 4 intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3, della legge regionale n. 19 del 5 febbraio 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 5 febbraio 2010, recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010', come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del ministro per i rapporti con le Regioni.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 8 del 5 febbraio 2010 e' stata pubblicata la legge regionale 5 febbraio 2010 n. 19 recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010'.

Il Governo ritiene che gli articoli 1, 2, 3 della legge reg. n.

19/2010 siano costituzionalmente illegittimi in quanto contrastanti con l'art. 5, comma 1, della legge Cost. n. 1/1999, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentenze n. 196/2003 e n. 4/2010) e, pertanto, propone questione di legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, Cost., per i seguenti Motivi Preliminarmente occorre precisare che la Regione Basilicata non ha ancora approvato un nuovo Statuto ai sensi dell'art. 123 della Costituzione e, pertanto, come affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 196/2003 e ribadito nella recentissima sentenza n.

4/2010, la legge elettorale regionale puo' modificare solamente in aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi elettorali statali vigenti, in quanto questi sono gli unici per i quali la Consulta ha ammesso l'esercizio della potesta' legislativa regionale prima dell'entrata in vigore dei nuovi Statuti approvati ai sensi dell'art.

123 della Cost. (sostituito dall'art. 3, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1).

Infatti, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l'art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999 disciplina direttamente l'elezione del Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui 'con le modalita' previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia...

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