DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2014, n. 110 - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47 (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)). (14R00285)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto l'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) che autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a concedere a titolo di aiuto de minimis, con le disponibilita' del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo, finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto 7 marzo 2011, n. 047/Pres., di seguito denominato regolamento;

Considerato che il regolamento prevede che i finanziamenti siano concessi in regime de minimis nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Considerato che in corrispondenza della scadenza, alla data del 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006, e' stato adottato il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Considerato che il regolamento (UE) 1407/2013 prevede la possibilita' di concedere aiuti compatibili di importo limitato alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con alcune differenze rispetto al precedente regolamento (CE) 1998/2006, che prevedeva il massimale dell'aiuto, non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, concedibile alla medesima impresa e l'impossibilita' di concedere aiuti ad imprese con situazione economica irrimediabilmente compromessa e da considerarsi in difficolta' ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' (2004/C244/02));

Visto, in particolare...

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