D.L. 31 agosto 2013, n. 102

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leg
Arch. loc. e cond. 5/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Al riguardo, occorre ricordare che il comma 3 del citato art.
13 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è costituita dal va-
lore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5
e 6 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 13, commi 4 e 5
del D.L. n. 201 del 2011.
Si rileva, poi, che secondo l’ordinamento vigente qualsiasi
bene immobile deve essere individuato secondo le regole cata-
stali, ossia mediante l’identif‌icativo della mappa per le aree (rec-
tius particelle) , a cui può essere aggiunto il subalterno per le
unità immobiliari ivi ubicate. Ne consegue che ogni valutazione
patrimoniale o reddituale relativa a ciascun immobile deve tener
conto della delimitazione e della forma di ciascuna particella o
unità immobiliare.
Secondo la disciplina sopra richiamata l’immobile può essere
qualif‌icato come area edif‌icabile, nell’ipotesi in cui sulla stessa
non sia individuabile alcuna unità immobiliare, secondo la disci-
plina dettata dall’art. 2 del decreto del Ministro delle Finanze
2 gennaio 1998, n. 28 e conseguentemente la base imponibile è
data dal valore della stessa così come rilevabile in comune com-
mercio, ovvero, in caso contrario, dalla rendita catastale associa-
ta a ciascuna unità immobiliare, realizzata sull’area, incrementa
del 5%, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e poi moltiplicata per i coeff‌icienti stabiliti dall’art.
13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011.
Per l’inquadramento del lastrico solare in una delle fatti-
specie recate dalle norme sopra richiamate, si deve far riferi-
mento, innanzitutto, alla circolare n. 9/T del 26 novembre 2001
dell’Agenzia del Territorio - ora Agenzia delle Entrate - nella
quale si legge che “come è noto, sono indicate come categorie
f‌ittizie (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in
corso di costruzione, F4 = unità in corso di def‌inizione ed F5 =
lastrico solare) quelle che, pur non previste nel quadro generale
delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita
catastale) , sono state necessariamente introdotte per poter
permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (la-
strici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc...) con
la procedura informatica di aggiornamento Docfa”.
Al riguardo è opportuno specif‌icare che il lastrico solare è
associato, salvo eccezioni, ad un edif‌icio che ospita una o più
unità immobiliari e che nell’Allegato tecnico II alla circolare n.
6/T del 30 novembre 2012 della medesima Agenzia del Territorio,
in cui vengono fornite istruzioni per la determinazione della
rendita catastale, è stato evidenziato, altresì, che ai f‌ini della
valutazione del lotto di cui sopra, “occorre tenere conto delle
sole potenzialità edif‌icatorie già espresse attraverso l’attuata
edif‌icazione, e non di quelle previste dagli strumenti urbanistici
in vigore, atteso che la stima catastale riguarda l’uso attuale del
bene (existing use) e non già l’uso f‌isicamente possibile e le-
galmente ammissibile, caratterizzato dalla massima produttività
(highest and best use) ”.
Sulla base dei chiarimenti appena illustrati, emerge, quindi,
che i lastrici solari,sia di edif‌ici privati sia di edif‌ici pubblici,
sono parte integrante dell’edif‌icio esistente e, in quanto tali,
concorrono alla determinazione complessiva delle rendite cata-
stali delle unità immobiliari facenti parte dell’edif‌icio stesso. Tali
rendite costituiscono l’elemento principale per l’individuazione
della base imponibile utile ai f‌ini dell’IMU, di cui al richiamato
art. 5, comma 2, del D.L.vo n. 504 del 1992.
Le conclusioni alle quali si è appena pervenuti che, quindi,
escludono la qualif‌icazione del lastrico solare - dichiarato peral-
tro in catasto su base volontaria -, quale area edif‌icabile durante
la fase di costruzione dell’impianto fotovoltaico sono avvalorate
anche da quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella recen-
te sentenza n. 10735 dell’8 maggio 2013.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito, in ma-
teria di ICI - ma le stesse considerazioni valgono pure per l’IMU,
in virtù dello specif‌ico rinvio effettuato dal comma 3 dell’art. 13
del D.L. n. 201 del 2011, ai criteri di determinazione della base
imponibile ICI - che “la nozione di fabbricato, di cui al D.L.vo 30
dicembre 1992, n. 504, art. 2, rispetto all’area su cui esso insi-
ste, è unitaria, nel senso che, una volta che l’area edif‌icabile
sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai f‌ini
dell’imposta si trasferisce dall’area stessa all’intera costruzione
realizzata. Per l’applicazione dell’imposta sul “fabbricato di nuo-
va costruzione”, infatti, la norma individua due soli criteri alter-
nativi: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente,
quella di utilizzazione, senza alcun riferimento alla divisione del
fabbricato in piani o porzioni (Cass. n. 22808 del 2006).
Per la determinazione della base imponibile “di un appar-
tamento in costruzione al primo piano dell’edif‌icio, quindi,
non trova applicazione il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art.
5, comma 6, che disciplina l’utilizzazione edif‌icatoria dell’area
(individuando come base imponibile il valore dell’area stessa) ,
[…] di tal che, nella specie, non essendosi realizzato alcuno dei
due presupposti, il comune non poteva assoggettare ad ICI l’area
su cui si sviluppava la cubatura in relazione alla quale era stata
conseguita la concessione edilizia per l’appartamento al primo
piano, non essendovi altra “area fabbricabile” che quella su cui
insisteva l’appartamento a suo tempo realizzato al piano terreno
(Cass. n. 23347 del 2004) ”.
Si deve concludere che le considerazioni appena svolte valgo-
no anche per tutte le altre categorie f‌ittizie.
X
D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Disposizioni urgenti in materia di
IMU, di altra f‌iscalità immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di f‌inanza locale, nonchè di cassa integrazione
guadagni e di trattamenti pensionistici (Suppl. ord. alla Gaz-
zetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 204 del 31 agosto 2013).
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU,
DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE,
DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE
E DI FINANZA LOCALE
1. (Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili
oggetto della sospensione disposta con decreto legge 21 maggio
2013, n. 54). 1. Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’im-
posta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo
1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
2. (Altre disposizioni in materia di IMU). 1. Per l’anno 2013 non
è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui
tito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, re-
lativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, f‌intanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati.
sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) il comma 9 bis è sostituito dal seguente: “9 bis. A decorrere
dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria

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