DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 marzo 2013, n. 8 - Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 2 aprile 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 febbraio 2013, n. 326;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, recante «Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato». 1. Nel testo italiano dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, inclusa la rubrica, le parole «operai specializzati o operaie specializzate» sono sostituite dalle parole «operai qualificati o operaie qualificate» e le parole «operaio specializzato o operaia specializzata» sono sostituite dalle parole «operaio qualificato o operaia qualificata». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, e' aggiunto il seguente comma 3: «3. Il presente capo contiene inoltre disposizioni in esecuzione del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5: «4. La qualificazione professionale all'esercizio delle attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, stufe a biomassa e caminetti, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' data, se si e' in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 29 dell'ordinamento dell'artigianato;

le suindicate attivita' possono essere svolte da coloro che esercitano le professioni di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), e) e j) dell'ordinamento dell'artigianato, nonche' le professioni nel cui profilo professionale sono comprese tali attivita';

5. La qualificazione professionale di cui al comma 4 ha una validita' di cinque anni ed e' rinnovata per altri cinque anni in caso di frequenza positiva di un corso di aggiornamento specifico la cui durata e i cui contenuti sono definiti dalla Giunta provinciale». 4. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, e' aggiunto il seguente comma 3: «3. Ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, gli impianti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 27 dell'ordinamento dell'artigianato possono essere controllati e puliti anche dallo o dalla spazzacamino e dal risanatore o dalla risanatrice di camini nell'ambito delle rispettive competenze». 5. Al capo IV del titolo II del decreto del...

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