LEGGE REGIONALE 21 luglio 2009, n. 22 - Soppressione dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), abrogazione della legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 «Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRRSAE» e modificazione di leggi in materia di istruzione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 4 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Soppressione dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta 1. L'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), di seguito denominato Istituto, e' soppresso e i suoi organi sono sciolti, a decorrere dal 1° settembre 2009.

  1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, provvede alla risoluzione del contratto del direttore, alla nomina di un commissario straordinario per la liquidazione dell'Istituto e alla fissazione del compenso dello stesso.

  2. Le funzioni e i compiti gia' spettanti all'Istituto sono esercitati direttamente dall'Assessorato competente in materia di istruzione, nell'ambito delle attivita' di supporto all'autonomia scolastica e all'innovazione di cui all'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 'Autonomia delle istituzioni scolastiche', e dei servizi educativi dell'Assessorato stesso.

  3. L'art. 20 della legge regionale 19/2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 20. (Funzioni di supporto) - 1. Le funzioni di supporto all'attuazione dell'autonomia scolastica e alla realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione metodologico-didattica e degli ordinamenti degli studi sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli uffici di supporto all'autonomia scolastica e dagli altri uffici dell'assessorato competente in materia di istruzione, in raccordo con le agenzie formative del territorio e con gli analoghi organismi operanti a livello statale, nonche', nel rispetto dell'autonomia dell'Ateneo, con l'Universita' della Valle d'Aosta.'.

  4. All'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 19/2000, le parole 'all'ufficio ispettivo tecnico' sono sostituite dalle seguenti: 'agli uffici di supporto all'autonomia scolastica'.

    Art. 2

    Biblioteca dell'Istituto 1. Al fine di garantire una maggiore diffusione del servizio su tutto il territorio regionale, la biblioteca dell'Istituto confluisce in uno specifico settore dei Servizi bibliotecari regionali.

    Art. 3

    Personale 1. Per la valorizzazione della professionalita' acquisita nelle attivita' svolte in seno all'Istituto, il personale con funzioni di direttore e quello con compiti di ricerca cessato dall'assegnazione al predetto Istituto a seguito della soppressione di cui all'art. 1...

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