LEGGE REGIONALE 21 luglio 2009, n. 21 - Interventi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 4 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a sostenere i familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro residenti in Valle d'Aosta, attivando iniziative di solidarieta' e di sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 2

Contributo a favore delle famiglie 1. L'agevolazione di cui al presente articolo consiste in un contributo concesso una tantum a favore dei familiari della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di incidenti sul luogo di lavoro compresi quelli che si verificano durante le trasferte ed in itinere come definiti dall'art. 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

  1. Il contributo e' concesso nel seguente ordine di precedenza:

    1. al coniuge o al convivente anagrafico, come specificato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Interventi a favore della famiglia);

    2. ai figli, anche se non conviventi, legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, e ai figli concepiti alla data dell'infortunio;

    3. agli ascendenti, anche se non conviventi.

  2. Il contributo e' concesso qualsiasi siano la natura e la tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima dell'incidente, nella misura massima di euro 30.000, tenuto conto delle condizioni economiche dei soggetti di cui al comma 2.

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previo parere della commissione consiliare competente per materia, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione del contributo, nonche' ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione del medesimo.

  4. La deliberazione di cui al comma 4 e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

  5. La struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al comma 2, valuta l'ammissibilita' della medesima e procede alla concessione del contributo.

    Art...

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