DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 16 - Regolamento regionale recante: «Regolamento attuativo dell'art. 15-bis della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Disciplina del sistema elettorale delle comunita' montane».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 11 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 2 luglio 1999, n. 13 e 1º luglio 2009, n. 19;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11936 del 4 agosto 2009;

Emana

il seguente regolamento Regolamento regionale recante: 'Regolamento attuativo dell'art.

15-bis della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Disciplina del sistema elettorale delle comunita' montane'.

Art. 1

F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 10, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), come inserto dall'art. 19 della legge regionale 1º luglio 2008, n.19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16. Testo unico delle leggi sulla montagna), la disciplina del sistema elettorale delle comunita' montane, nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 25-bis della legge regionale n. 16/1999, come inseriti dall'art. 26 della legge regionale 19/2008.

  1. Esso definisce, inoltre, a norma dall'art. 38, comma 2, della legge regionale 19/2008, le modalita' di notifica del decreto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 19/2008, e gli ulteriori contenuti del medesimo utili ai fini della prima applicazione della legge.

    Art. 2

    Base elettorale 1. Ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, della legge regionale n.

    16/1999, la base elettorale per l'elezione del presidente e dell'organo rappresentativo della comunita' montana rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni in essa inclusi.

  2. Per i comuni in fase di commissariamento, il voto e' espresso dal commissario.

    Art. 3

    Candidature 1. A norma dell'art. 15-bis, comma 2, della legge regionale n.

    16/1999, possono candidarsi alla carica di presidente della comunita' montana e di componente l'organo rappresentativo i consiglieri e i sindaci dei comuni che ne fanno parte.

  3. Nessun amministratore puo' accettare la candidatura in piu' liste.

  4. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato dichiara sotto la propria personale responsabilita' di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legialtivo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

    Art. 4

    Formazione delle liste 1. Ogni candidatura alla presidenza della comunita' montana e' collegata ad un'unica lista.

  5. Ai sensi dell'art. 15-bis, comma 6, della legge regionale n.

    16/1999 ciascuna lista comprende un numero di candidati, escluso il presidente, non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

  6. I candidai presenti in ciascuna lista, compreso il presidente, rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunita' montana.

  7. Il numero di candidati e di comuni di cui ai commi 2 e 3 sono calcolati con arrotondamento aritmetico all'unita' inferiore, per frazioni inferiore a 0,50, e all'unita' superiore nel caso contrario, secondo le esemplificazioni rispettosamente contenute negli allegati A e B al presente regolamento.

    Art. 5

    Denominazione delle liste 1. Ciascuna lista e' identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci.

  8. Nella denominazione puo' essere inserita la denominazione di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante in Consiglio regionale o anche una sola delle due Camere o al Parlamento europeo nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni.

  9. Nell'ipotesa di cui al comma 2, alla dichiarazione di presentazione della lista e' allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali degli stessi, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 13 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali).

    Art. 6

    Dichiarazione di presentazione della lista 1. La lista dei candidati alla carica di presidente e alle cariche di componenti l'organo rappresentativo della comunita' montana e' presentata con la dichiarazione redatta sul modello 1 di cui all'allegato C al presente regolamento.

  10. Su tale modello sono indicati, in particolare:

    1. la denominazione della lista;

    2. il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della comunita' montana;

    3. i candidati alla carica di componente l'organo rappresentativo.

  11. I singoli candidati sono contrassegnati da un numero d'ordine progressivo e per ciascuno sono specificati:

    1. nome e cognome;

    2. luogo e data di nascita;

    3. comune di cui l'interessato e' sindaco o consigliere comunale.

  12. Nella dichiarazione di presentazione della lista sono indicati due delegati di lista.

  13. La presentazione della lista e' effettuata da un amministratore, sindaco o consigliere di uno dei comuni facenti parte della comunita' montana. Nessun amministratore puo' presentare piu' di una lista.

    Art. 7

    Documentazione 1. Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegati:

    1. la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato alla carica di presidente della comunita' montana e di collegamento alla lista, redatta sul modello 2 di cui all'allegato D al presente regolamento;

    2. le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di componente l'organo rappresentativo e di collegamento alla candidatura a presidente redatte da ciascun candidato sul modello 3 di cui all'allegato E al presente regolamento;

    3. il programma amministrativo.

  14. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b) includono le dichiarazioni previste dall'art. 3, comma 3.

  15. La rinuncia alla candidatura e' presentata con le stesse modalita' dell'accettazione.

    Art. 8

    Presentazione delle liste l. La presentazione delle liste e' effettuata presso la segreteria della comunita' montana dalle ore nove alle ore diciannove del trentanovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni del presidente e dell'organo rappresentativo della comunita' montana e dalle ore nove alle ore quattordici del giorno successivo.

  16. Il segretario della comunita' montana rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, utilizzando il modello 4 di cui all'allegato F al presente regolamento.

  17. Il segretario non puo' rifiutarsi di ricevere le liste e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purche' indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.

  18. Entro le ore venti del giorno fissato per la scadenza dei termini di presentazione delle liste, il segretario della...

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