DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 aprile 2009, n. 20 - Modifiche del 1° Regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

(Pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 7 luglio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 830 del 23 marzo 2009;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

  1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito:

    'Art. 6. (Trattazione dei ricorsi gerarchici) - 1. L'Ufficio provinciale programmazione dell'edilizia agevolata istruisce i ricorsi gerarchici di cui all'articolo 9, comma 5, della legge.'.

    Art. 2

  2. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito:

    '2. Al richiedente di agevolazioni per la costruzione, acquisto o recupero della propria abitazione e' attribuito in base al reddito complessivo della famiglia il seguente punteggio:

    1. 10 punti per un reddito fino a 20.000,00 Euro;

    2. 9 punti per un reddito da 20.000,01 Euro fino a 22.350,00

      Euro;

    3. 8 punti per un reddito da 22.350,01 Euro fino a 24.700,00

      Euro;

    4. 7 punti per un reddito da 24.700,01 Euro fino a 27.000,00

      Euro;

    5. 6 punti per un reddito da 27.000,01 Euro fino a 29.700,00

      Euro;

    6. 5 punti per un reddito da 29.700,01 Euro fmo a 32.400,00

      Euro;

    7. 4 punti per un reddito da 32.400,01 Euro fmo a 35.600,00

      Euro;

    8. 3 punti per un reddito da 35.600,01 Euro fmo a 38.800,00

      Euro;

    9. 2 punti per un reddito da 38.800,01 Euro fino a 44.400,00

      Euro;

    10. 1 punto per un reddito da 44.400,01 Euro fino a 50.000,00

      Euro'.

      Art. 3

      Il comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito:

      '9. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono ai redditi dell'anno 2008. Gli importi sono adeguati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 58, comma 5, della legge.'.

  3. Il comma 10 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' soppresso.

    Art. 4

  4. L'art. 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito:

    'Art. 27. (Ambito di applicazione) - 1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), e all'art. 92 della legge sono concessi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici residenziali esistenti, nonche' per l'adattamento di abitazioni esistenti alle esigenze del portatore di handicap. In caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali, i...

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