DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2012, n. 76 - Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 4 aprile 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante 'Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici';

Visto in particolare l'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante 'Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007', in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unita' locali nel territorio regionale che, a decorrere dall'1° gennaio 2009, stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0235/ Pres. (di seguito Regolamento), come modificato con propri decreti 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., e s agosto 2011, n.

0191/Pres., con il quale e' stata data attuazione al sopra citato articolo 21 della legge regionale 11/2009;

Considerato che il contributo previsto dal Regolamento e' erogato per una quota a titolo di sostegno all'impresa e per l'altra quota a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori;

Considerato che con riferimento ad entrambe le sopra citate quote la domanda di contributo e' presentata unitariamente dall'impresa;

Considerato che, nell'esperienza applicativa del Regolamento, sono stati segnalati numerosi casi in cui la quota di contributo erogata a titolo di aiuto all'impresa e' stata da quest'ultima devoluta ai lavoratori;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la possibilita' di richiedere, in sede di domanda di contributo...

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