DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2012, n. 13 - Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (p. I) n. 7 del 17 febbraio 2012) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e successive modifiche ed integrazioni, recante 'Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana';

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del Presidente della Regione siciliana 9 ottobre 1964, n. 4520, recante disposizioni in ordine al 'Procedimento per l'emanazione dei Regolamenti regionali';

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, recante 'Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali';

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui e' stato emanato il 'Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'';

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la 'Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali', ed in particolare l'art. 1, comma 1, della stessa in cui si e' statuito che '....con regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo';

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione 13 ottobre 2011, prot. n. 31360 261/4/pos.

coll. e coord. n. 2, formulato sullo schema di regolamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, n. 2088/11, espresso nell'Adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, concernente 'Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico' ed in particolare l'art. 6 della stessa, relativo alla 'Adozione del regolamento di cui all'art. 1 della legge regionale n. 12/2011';

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilita';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2011, gli appalti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati nella Regione siciliana nel rispetto delle prescrizioni poste dal decreto legislativo n. 163/2006 ed in specie degli articoli 4 e 5 dello stesso, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica n.

207/2010, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento.

  1. Tutte le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, salvo diversa previsione espressa, nei confronti della Regione siciliana e di tutti gli altri soggetti indicati all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011.

  2. Fino alla piena attivazione del Dipartimento regionale tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 12/2011, le relative funzioni continuano ad essere svolte dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti, nonche', per le attuali attribuzioni dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

    Le funzioni e le attribuzioni del Dipartimento regionale tecnico verranno disciplinate mediante modifica ed integrazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, approvato con decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, fatte salve le attribuzioni affidate all'Ufficio speciale di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 2

    Oneri di pubblicita', ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011

  3. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, si applica l'art. 110 del D.P.R. n. 207/2010. I dati di cui al comma 5 dello stesso art. 4 sono pubblicati con cadenza quadrimestrale dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni relative a piu' appalti, mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli elementi essenziali. Per gli appalti il cui importo di aggiudicazione sia inferiore a cinquecentomila euro, la pubblicazione delle informazioni relative agli stati di avanzamento non ha luogo. Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione sui quotidiani gli appalti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 163/2006.

  4. Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, categoria 15, i quotidiani sono scelti esclusivamente mediante le procedure di affidamento previste dallo stesso decreto legislativo n.

    163/2006, cui possono partecipare, oltre che le singole testate, anche le concessionarie di pubblicita' o gli altri soggetti che di tali testate abbiano la rappresentanza. E' comunque vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di affidamento di una stessa testata, direttamente e a mezzo rappresentante. E' altresi' vietata la contestuale partecipazione della stessa testata, o di piu' testate dello stesso gruppo editoriale, ove relativa alla medesima categoria - nazionale o locale - di quotidiani.

  5. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale per i lavori pubblici provvede, con cadenza annuale, alla individuazione dei quotidiani aventi le caratteristiche di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

    Fino alla definizione di tale elenco, per la verifica della reale diffusione di una testata - nazionale o locale - da parte delle stazioni appaltanti fanno fede i dati di vendita risultanti dall'ultima rilevazione ufficiale di ADS (accertamento diffusione stampa).

  6. Con riferimento ai quotidiani non soggetti a rilevazione ADS e' ammessa autocertificazione dei dati di vendita, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n.

    445/2000, relativamente al medesimo periodo oggetto dell'ultima rilevazione ADS, con obbligo di accertamento singolo, e non a campione, della veridicita' dei dati autocertificati entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione dell'autocertificazione stessa e con ogni consequenziale adempimento in caso di mendacio.

  7. Agli oneri per la pubblicita' sui quotidiani si provvede a valere sui ribassi d'asta.

    Art. 3

    Disposizioni comuni, art. 5, legge regionale n. 12/2011

  8. Tutte le conferenze di servizi, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/2011 sono convocate e svolte nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14 quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

  9. In tutte le fasi della conferenza di servizi la partecipazione dei soggetti interessati non e' sostituita da note o pareri inerenti alla fattispecie esaminata, in qualunque tempo rilasciati, e le amministrazioni cui si riferiscono dette note o pareri sono da considerarsi assenti. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi costituisce, a carico di chi se ne sia reso responsabile, fattispecie a rilevanza disciplinare ed ipotesi di danno da ritardo, ai sensi della legge regionale n. 5/2011.

  10. Sono altresi' considerate assenti, in ogni fase della conferenza di servizi, le Amministrazioni che siano rappresentate da soggetti privi della relativa legittimazione, da accertarsi a cura del responsabile del procedimento.

  11. Il dissenso di un ente o di un'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', convocati regolarmente alla conferenza di servizi e con le modalita' sopra riportate, deve essere manifestato nella conferenza di servizi e, a pena di inammissibilita', deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima, anche se connesse, e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche o integrazioni progettuali necessari ai fini dell'assenso. La decisione finale e', in questo caso, assunta nel rispetto dell'art. 15, commi 2 e 3, della legge regionale 10 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

    Art. 4

    Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/2011

  12. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici, cosi' come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.

    207/2010, e il cui importo complessivo (importo base d'asta, piu' importo delle somme a disposizione) sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione, in...

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