LEGGE 16 gennaio 2012, n. 9 - Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa.

(Pubblicata nell Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana p. I n. 3 del 20 gennaio 2012) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Norme di contenimento della spesa 1. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

  1. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

  2. Per il triennio 2015-2017 la dotazione organica, prevista dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e' diminuita annualmente del 50 per cento del personale di ruolo a qualunque titolo cessato dal rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.

  3. Al fine di contenere la spesa per il personale della Regione e degli enti locali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e' autorizzato a comandare o distaccare per un biennio presso gli enti locali, previo assenso dell'interessato, personale regionale con qualifica dirigenziale con oneri per il trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di appartenenza. Le procedure ed i criteri, che prevedono il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza sono stabiliti dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, con l'ANCI Sicilia e con l'Unione regionale province siciliane. Le procedure prevedono l'attivazione di processi di mobilita' volontaria del personale regionale in posizione di comando o distacco presso gli enti locali al termine del biennio, quale presupposto per l'autorizzazione al comando o distacco di cui al presente comma.

  4. Il personale di ruolo e non di ruolo della Regione puo' essere utilizzato in ogni ramo d'amministrazione indipendentemente dalle finalita' per le quali e' stato in origine assunto.

  5. Per il triennio 2012-2014 il costo del trattamento economico complessivo fondamentale dei dipendenti della Regione, anche di qualifica dirigenziale, non puo' superare, in ogni caso, il costo corrispondente sostenuto nell'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da contratti collettivi regionali di lavoro non soggetti al blocco e i relativi arretrati.

  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2014, il...

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