LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 12 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 28 febbraio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'.

  1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, e' aggiunto il seguente:

    'Art. 20-bis Appostamenti per la caccia agli ungulati 1. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5 della medesima legge.

  2. Le province, sulla base di criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza definiti dalla Giunta regionale, identificano, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1, definiscono il loro numero massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalita' autorizzative, di accesso e utilizzo, anche per attivita' di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attivita' di controllo di cui all'art. 17.

  3. Gli appostamenti di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia' e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.'.

    Art. 2

    Modifica dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'.

  4. Alla lettera h) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: 'l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi...

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