REGOLAMENTO 6 febbraio 2012 - Regolamento recante l''esercizio dell''autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa. (12A01896)

Capo I

DEFINIZIONI, AUTONOMIA FINANZIARIA, DIRETTIVE PROGRAMMATICHE E
BILANCIO DI PREVISIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009 n.196, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante l'attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;

Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa in data 16 dicembre 2011.

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) Presidente: il Presidente del Consiglio di Stato;

    b) Consiglio di presidenza: il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

    c) G.A.: giustizia amministrativa - Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali;

    d) segretario generale: segretario generale della giustizia amministrativa;

    e) segretario C.d.S.: segretario delegato per il Consiglio di Stato;

    f) segretario TT.aa.rr.: segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;

    g) segretari delegati: il segretario delegato per il Consiglio di Stato e il segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;

    h) C.d.S.: Consiglio di Stato - Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

    i) segretariato generale: ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa;

    l) T.a.r.: Tribunale amministrativo regionale - Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento e sezione autonoma per la Provincia di Bolzano;

    m) ufficio di ragioneria: ufficio centrale di bilancio e ragioneria;

    n) SIIRG: sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato;

    o) codice dei contratti: il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

    p) regolamento dei contratti: il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;

    q) regolamento di autonomia finanziaria: il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

    r) regolamento di organizzazione: il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

    s) d.P.R. n. 367 del 1994: decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni;

    t) d.P.R. n. 254 del 2002: decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 2002, n. 254 e successive modificazioni e integrazioni;

    u) l. n. 196 del 2009: legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

    v) l. n. 136 del 2010: legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

    z) d.lgs. n. 91 del 2011: decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni;

    aa) d.l. n. 98 del 2011: decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni;

    bb) d.lgs n.123 del 2011: decreto legislativo 30 giugno 2011 n.123 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Capo I

    DEFINIZIONI, AUTONOMIA FINANZIARIA, DIRETTIVE PROGRAMMATICHE E
    BILANCIO DI PREVISIONE.

    Art. 2

    Autonomia finanziaria

  2. L'autonomia finanziaria della G.A. prevista dall'art. 53-bis, legge 27 aprile 1982, n. 186, si esercita, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e di programmazione, ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell'uso delle risorse, nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento di autonomia finanziaria.

  3. L'ambito di applicazione del presente regolamento di autonomia finanziaria fa salve le eventuali discipline speciali dettate per le province autonome e le regioni a statuto speciale.

  4. Per quanto non previsto dal presente regolamento di autonomia finanziaria, l'attivita' amministrativa e contabile e' comunque svolta nel rispetto dei principi generali in materia di contabilita' pubblica.

  5. La classificazione delle entrate e delle spese:

    a) si uniforma ai criteri costruttivi del piano integrato dei conti, di cui all'art. 4, d.lgs. n. 91 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

    b) tiene conto delle specifiche attivita' istituzionali della G.A. ed in particolare dei criteri definiti nell'art. 2 comma 1, del regolamento di organizzazione.

  6. Il Consiglio di presidenza, sulla proposta del Presidente formulata nell'esercizio delle sue funzioni d'indirizzo politico amministrativo, delibera e aggiorna annualmente per scorrimento le direttive programmatiche triennali per la formazione del bilancio di previsione.

  7. Il Presidente assegna le risorse ai responsabili dei programmi sulla base del bilancio, approvato ai sensi dell'art. 3.

  8. Nel corso della gestione il Presidente sovrintende al rispetto dell'equilibrio finanziario, annuale e triennale, delle entrate e delle spese e ne riferisce periodicamente al Consiglio di presidenza.

  9. Il segretario generale trasmette trimestralmente una relazione sull'andamento della gestione. Il Consiglio di presidenza della G.A. puo' chiedere chiarimenti ed integrazioni, da acquisire anche nella forma dell'audizione del segretario generale stesso. Il Consiglio di presidenza della G.A. ove necessario invita il segretariato generale ad adottare iniziative correttive idonee a rendere la gestione coerente con le direttive e, ove necessario, delibera le conseguenti variazioni di bilancio.

    Capo I

    DEFINIZIONI, AUTONOMIA FINANZIARIA, DIRETTIVE PROGRAMMATICHE E
    BILANCIO DI PREVISIONE.

    Art. 3

    Esercizio finanziario, bilancio di previsione e aggiornamento delle direttive programmatiche

  10. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

  11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto ai sensi dell'art. 4. Il relativo progetto, che viene corredato e presentato con una proiezione triennale dei conti, e' predisposto dal segretario generale in coordinamento con i segretari delegati. Lo schema di progetto viene elaborato dal responsabile della Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali sulla base delle ultime direttive programmatiche adottate, ai sensi dell'art. 2, comma 4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il segretario generale e i segretari delegati illustrano al Consiglio di presidenza il progetto di bilancio annuale e la relativa proiezione triennale.

  12. Il progetto di bilancio annuale corredato da una apposita relazione illustrativa e la relativa proiezione triennale, viene presentata dal Presidente del Consiglio di Stato al Consiglio di presidenza della G.A.

  13. Il Consiglio di presidenza, attraverso le competenti commissioni consiliari, esamina il progetto ed aggiorna le direttive programmatiche in tempi idonei a consentire la redazione, con la stessa procedura di cui al comma 2, del progetto definitivo che viene trasmesso al Consiglio non oltre il 30 novembre per l'esercizio dei suoi poteri deliberativi.

  14. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Consiglio di presidenza delibera in via definitiva il bilancio annuale di previsione e la proiezione triennale dei conti, che vengono trasmessi, con atto del Presidente, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' al Ministero della giustizia, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

  15. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 4, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, il Presidente autorizza con proprio decreto l'esercizio provvisorio nelle stesse forme e limiti previsti per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato.

    Capo I

    DEFINIZIONI, AUTONOMIA FINANZIARIA, DIRETTIVE PROGRAMMATICHE E
    BILANCIO DI PREVISIONE.

    Art. 4

    Struttura del bilancio di previsione

  16. Il bilancio annuale di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento della giustizia amministrativa, in coerenza con i principi contenuti nella l. n. 196 del 2009 e con il regolamento di organizzazione. Le spese, nel loro complessivo importo, non possono superare le entrate.

  17. La proiezione triennale dei conti di previsione e' redatta per programmi, con la disaggregazione prevista dal comma 7.

  18. Le entrate sono costituite dall'importo dei fondi annualmente iscritti nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. Sono altresi' iscritte, quali poste di...

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