DECRETO 28 dicembre 2012, n. 256 - Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento. (13G00039)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che stabilisce che e' agente in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane S.p.A.;

Visto l'articolo 128-quater, comma 6, dello stesso decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Banca d'Italia, stabilisce le condizioni e i requisiti per l'iscrizione degli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento in una sezione speciale dell'elenco;

Sentita la Banca d'Italia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012, numero 07294/2012;

Acquisito il nulla osta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 10381 del 13 novembre 2012;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modifiche;

b) «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) «agente in attivita' finanziaria», l'agente in attivita' finanziaria come definito dall'articolo 128-quater del testo unico bancario;

d) «agente nei servizi di pagamento», gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento;

e) «elenco degli agenti in attivita' finanziaria», l'elenco tenuto dall'Organismo ove sono iscritti gli agenti in attivita' finanziaria;

f) «sezione speciale dell'elenco», la sezione dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria ove sono iscritti gli agenti nei servizi di pagamento;

g) «servizi di pagamento», i servizi di pagamento come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

h) «intermediari», banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di pagamento autorizzati in Italia, istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia, intermediari finanziari se autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento;

i) «Organismo», l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-undecies del testo unico bancario. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): «Art. 128-quater (Agenti in attivita' finanziaria). - 1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali. 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies. 3. 4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati. 5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 6. Gli agenti che prestano esclusivamente i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT