LEGGE 12 gennaio 2012, n. 8 - Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive.

(Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana p. I n. 3 del 20 gennaio 2012) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive.

Natura giuridica 1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione, promozione, valorizzazione ed incremento delle attivita' produttive, in attuazione dell'articolo 14, lettere d) ed e), dello Statuto della Regione siciliana e, altresi', dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nell'intero territorio regionale in ossequio ai predetti indirizzi strategici, la Regione svolge la propria attivita' di regolamentazione, gestione ed intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di attivita' produttive attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive (IRSAP), con sede in Palermo, costituito e disciplinato dalla presente legge. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive e' ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attivita' produttive, che la esercita ai sensi della presente legge.

  1. Ai fini della presente legge, le aree destinate allo svolgimento di attivita' produttive sono quelle gia' attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attivita' produttive, previa delibera della Giunta regionale, e' possibile istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attivita' produttive. Al procedimento di individuazione delle aree da istituire, modificare o sopprimere partecipano gli enti locali interessati.

    Art. 2

    Funzioni e finalita' 1. L'IRSAP promuove l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attivita' produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle gia' esistenti.

  2. Per il conseguimento delle proprie finalita', l'IRSAP svolge le seguenti funzioni:

    1. elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attivita' produttive;

    2. acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attivita' produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate; acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti da destinare ad attivita' produttive;

      dispone, ove possibile, il recupero degli immobili industriali non utilizzati;

    3. progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche mediante procedure di finanza di progetto;

    4. progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento dell'attivita' produttiva da cedere all'impresa insediata, ove questa non vi provveda in proprio;

    5. promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2;

    6. attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;

    7. sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;

    8. fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all'insediamento, anche al fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase successiva all'insediamento;

    9. fornisce assistenza alle imprese insediate o che intendano insediarsi nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, per l'accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con gli enti nazionali e regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia di mediocredito e finanza agevolata;

    10. svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati da leggi regionali e statali;

    11. stipula convenzioni con i titolari delle attivita' produttive insediate o da insediarsi per delegare ad essi, in tutto o in parte, le funzioni di cui alla lettera c).

  3. La Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare all'IRSAP lo svolgimento di ulteriori attivita' e funzioni inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalita' di cui al presente articolo.

    Art. 3

    Patrimonio e mezzi finanziari. Gestione 1. Il patrimonio dell'IRSAP e' costituito dai conferimenti iniziali al momento della sua costituzione e da quelli successivi operati dalla Regione ovvero in applicazione della presente legge, dai contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio nonche' dalle riserve comunque costituite.

  4. I mezzi finanziari dell'IRSAP sono i seguenti:

    1. rendite del proprio patrimonio;

    2. proventi derivanti dalla vendita o locazione, anche finanziaria, delle aree, degli immobili e dei rustici;

    3. proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture ed opere e dai servizi collettivi resi alle imprese insediati nelle aree;

    4. proventi derivanti da prestazioni, attivita', studi e ricerche nonche' dall'esercizio delle funzioni di cui alle lettere

      c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 2;

    5. contributi corrisposti annualmente dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 nonche' i contributi comunali previsti dallo stesso articolo 4;

    6. contributi corrisposti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti pubblici e privati;

    7. contributi, donazioni e lasciti da parte di soggetti sia pubblici sia privati.

  5. La gestione economico-finanziaria dell'IRSAP e' improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. L'IRSAP e' tenuto a conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio. In caso di mancato raggiungimento del pareggio, gli organi amministrativi dell'ente sono dichiarati decaduti.

  6. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attivita' produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' approvato il regolamento di contabilita' dell'IRSAP che prevede, tra l'altro, le modalita' ed i termini di approvazione dei documenti contabili nonche' criteri di controllo di gestione economico-finanziaria. Trova applicazione il testo coordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n. 729, recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

    Art. 4

    Contributi regionali e comunali 1. L'Assessorato regionale delle attivita' produttive e' autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 2, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere.

  7. L'Assessorato regionale delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per le spese di funzionamento e di organizzazione, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale.

  8. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al comma 1, l'Istituto elabora un programma di intervento, dettagliato per ogni singola area di investimento, e lo sottopone all'Assessorato regionale delle attivita' produttive entro il 31 maggio di ogni anno.

    Il contributo e' concesso previa positiva valutazione del programma di intervento, il quale deve essere in armonia con le linee guida di cui all'articolo 14.

  9. In sede di rendicontazione e' dato conto della gestione del contributo di cui al comma 1 in relazione all'attuazione del programma di intervento. Il Collegio dei revisori ogni anno, e in ogni caso quando espressamente richiesto dall'Assessorato regionale delle attivita' produttive, relaziona sull'andamento dell'utilizzo del contributo di cui al comma 1 evidenziando eventuali criticita'.

  10. Con uno o piu' decreti dell'Assessore regionale per le attivita' produttive sono stabilite le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2 ed e' altresi' stabilita la quota da destinare a spese di investimento.

  11. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte della disponibilita' dell'U.P.B. 2.2.1.3.7. capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 500 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 U.P.B. 2.2.1.3.7.

  12. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 150 migliaia di euro, cui si provvede con parte della disponibilita' dell'U.P.B. 2.2.1.3.7., capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 12.100 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 U.P.B. 2.2.1.3.7.

  13. I comuni nei cui territori ricadono le aree di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono inserire nei propri bilanci un contributo, deliberato dal consiglio comunale, da corrispondere annualmente all'IRSAP.

    Art. 5

    Organi dell'IRSAP 1. Sono organi dell'IRSAP:

    1. la consulta delle attivita' produttive;

    2. il consiglio di amministrazione;

    3. il presidente;

    4. il collegio dei revisori.

  14. Gli organi dell'Istituto restano in carica cinque anni.

    Art. 6

    Consulta delle attivita' produttive 1. La Consulta delle attivita' produttive e' nominata con decreto del...

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