DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2012, n. 84 - Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 a favore di latterie condotte in forma di societa' cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attivita' di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia.

IL PRESIDENTE (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2012) Visto l'art. 5, commi da 14 a 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 'Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)' che prevede la concessione di contributi a favore di latterie condotte in forma di societa' cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attivita' di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia;

Considerato che il comma 16 del citato art. 5 demanda al regolamento la definizione dei criteri e delle modalita' per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 510 di data 29 marzo 2012 con la quale e' stato approvato il 'Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 a favore di latterie condotte in forma di societa' cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attivita' di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia';

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 a favore di latterie condotte in forma di societa' cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attivita' di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia', nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 a favore di latterie condotte in forma di societa' cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attivita' di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia.

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012) a favore di latterie condotte in forma di societa' cooperativa nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attivita' di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti 1. I beneficiari del contributo sono le societa' cooperative a mutualita' prevalente attive come latterie, le quali svolgono, tra l'altro, l'attivita' casearia come previsto dall'oggetto sociale e sono iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui art. 3, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

  1. I beneficiari devono essere in regola con le previsioni di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative).

  2. I beneficiari richiedono il contributo esclusivamente per lavori relativi ad edifici localizzati in una delle zone montane della Regione.

  3. I beneficiari sono proprietari degli edifici interessati dai lavori o ne hanno disponibilita', per un periodo superiore a quello del vincolo di destinazione di cui all'art. 14, comma 2, a titolo di usufrutto, locazione o comodato.

    Art. 3.

    Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili i lavori riguardanti edifici esistenti nei quali, a conclusione dei lavori, siano riservati uno o piu' locali ad uso di un'attivita' divulgativa e di documentazione sulla lavorazione casearia.

  4. La finalita' del contributo si intende raggiunta con l'approntamento dei locali di cui al comma 1 con arredi, attrezzature o dotazioni in genere atte a consentire l'attivita' divulgativa e a documentare la lavorazione casearia.

    Art. 4.

    Spese ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

  5. Sono ammissibili esclusivamente le spese per i lavori di cui all'art. 3, comma 1.

  6. Le spese tecniche, generali e di collaudo di cui all'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili nella misura massima del 12 per cento del costo sostenuto per i lavori come previsto dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. Le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in quanto necessarie per la predisposizione della documentazione allegata alla domanda medesima, sono ammissibili.

  7. Ai sensi dell'art. 41-bis, commi 4 e 4-bis, della legge regionale n. 7/2000 e' ammissibile a finanziamento nella misura massima dell'1,5 per cento del costo sostenuto per i lavori e le spese tecniche di cui ai commi 2 e 3, la spesa connessa all'attivita' di certificazione di cui all'art. 16, comma 3, documentata secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000. Ai fini del riconoscimento della spesa, la stessa deve essere prevista nella domanda di contributo.

    Art. 5.

    Spese non ammissibili e divieto di cumulo 1. Non sono ammissibili le spese per lavori o per prestazioni professionali eseguiti da persone fisiche e...

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