DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 marzo 2012, n. 6 - Regolamento di disciplina delle caratteristiche generali della bottega scuola (art. 15, legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 legge provinciale sull'artigianato).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 27 marzo 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';
Visto l'art. 15 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato);
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 473 di data 9 marzo 2012 avente ad oggetto 'Approvazione del 'Regolamento di disciplina delle caratteristiche generali della bottega scuola (legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11)'';
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Questo regolamento disciplina le caratteristiche generali e le modalita' di funzionamento delle botteghe-scuola, in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato).
Art. 2
Caratteristiche generali delle botteghe scuola 1. Possono essere accreditate secondo quanto disposto dall'articolo 3 le imprese artigiane iscritte all'albo degli artigiani, in cui sia presente un maestro artigiano in qualita' di imprenditore individuale o socio attivo e i cui laboratori siano in possesso delle caratteristiche minime previste da questo articolo.
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Fatto salvo il rispetto di' tutte le vigenti normative in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, i laboratori, affinche' possano essere utilizzati per l'attivita' formativa nell'ambito della bottega-scuola, devono avere le seguenti caratteristiche generali:
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essere dotati del certificato di agibilita' relativo agli spazi dedicati alla bottega-scuola;
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avere una superficie interna netta di almeno 25 metri quadrati e comunque non inferiore a quanto previsto dalle normative di ogni specifico settore e dalla deliberazione di cui al comma 3.
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Con deliberazione di Giunta provinciale, su proposta della Commissione per l'artigianato di cui alla legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, sono stabilite le caratteristiche specifiche delle botteghe-scuola con riferimento ai singoli settori e i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere per il loro utilizzo.
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Le imprese artigiane devono inoltre avere la disponibilita', anche in uso associato, di un'aula didattica con superficie netta minima di 2 metri quadrati per allievo calcolata secondo le indicazioni contenute nel...
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