DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 marzo 2012, n. 6 - Regolamento di disciplina delle caratteristiche generali della bottega scuola (art. 15, legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 legge provinciale sull'artigianato).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 27 marzo 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';

Visto l'art. 15 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 473 di data 9 marzo 2012 avente ad oggetto 'Approvazione del 'Regolamento di disciplina delle caratteristiche generali della bottega scuola (legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11)'';

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Questo regolamento disciplina le caratteristiche generali e le modalita' di funzionamento delle botteghe-scuola, in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato).

Art. 2

Caratteristiche generali delle botteghe scuola 1. Possono essere accreditate secondo quanto disposto dall'articolo 3 le imprese artigiane iscritte all'albo degli artigiani, in cui sia presente un maestro artigiano in qualita' di imprenditore individuale o socio attivo e i cui laboratori siano in possesso delle caratteristiche minime previste da questo articolo.

  1. Fatto salvo il rispetto di' tutte le vigenti normative in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, i laboratori, affinche' possano essere utilizzati per l'attivita' formativa nell'ambito della bottega-scuola, devono avere le seguenti caratteristiche generali:

    1. essere dotati del certificato di agibilita' relativo agli spazi dedicati alla bottega-scuola;

    2. avere una superficie interna netta di almeno 25 metri quadrati e comunque non inferiore a quanto previsto dalle normative di ogni specifico settore e dalla deliberazione di cui al comma 3.

  2. Con deliberazione di Giunta provinciale, su proposta della Commissione per l'artigianato di cui alla legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, sono stabilite le caratteristiche specifiche delle botteghe-scuola con riferimento ai singoli settori e i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere per il loro utilizzo.

  3. Le imprese artigiane devono inoltre avere la disponibilita', anche in uso associato, di un'aula didattica con superficie netta minima di 2 metri quadrati per allievo calcolata secondo le indicazioni contenute nel...

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