DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 124 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l''applicazione di pesticidi. (12G0140)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE;

Vista la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 marzo 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17

  1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:

      n-bis) "requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute": disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonche', qualora applicabile, dell'ambiente; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato I; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.

      ;

    2. all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonche', qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

      ;

    3. all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      «4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformita' e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui e' possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.»;

    4. all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      2. Qualora la Commissione europea, secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, come modificata dalla direttiva 2009/127/CE, adotta misure che richiedono agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine di cui al comma 1 o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

      ;

    5. all'articolo 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali ed al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale, tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione del presente decreto legislativo sono obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente.

      ;

    6. nei Principi generali dell'allegato I, il punto 4 e' sostituito dal seguente:

      4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale e si applica a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli piu' specifici. Tuttavia e' indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in una o piu' delle altre parti, in funzione dei risultati della valutazione dei rischi di condotta di cui al punto 1 dei presenti principi generali. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente sono applicabili unicamente alle macchine di cui al punto 2.3.

      ;

    7. il primo comma del capitolo 2 dell'allegato I, e' sostituito dal seguente: «Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le macchine tenute ovvero condotte a mano, le macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili e le macchine per l'applicazione di pesticidi devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti nel presente capitolo (come previsto al punto 4 dei "Principi generali" del presente allegato).»;

    8. nel capitolo 2 dell'allegato I, dopo la sezione 2.3 e' inserita la seguente: «2.3-bis. Macchine per l'applicazione di pesticidi 2.3.1. Definizione

      Per «macchine per l'applicazione di pesticidi» s'intendono le macchine specificamente utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari. 2.3.2. Considerazioni generali

      Il fabbricante di una macchina per l'applicazione di pesticidi, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi di esposizione non intenzionale dell'ambiente ai pesticidi, in conformita' della procedura di valutazione dei rischi e di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1.

      Le macchine per l'applicazione di pesticidi devono essere progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare un'esposizione non intenzionale dell'ambiente ai pesticidi.

      Devono sempre essere evitate fuoriuscite. 2.3.3. Comando e controllo

      Devono essere possibili, con facilita' e accuratezza, il comando, il controllo e l'arresto immediato dell'applicazione di pesticidi dalle postazioni operative. 2.3.4. Riempimento e svuotamento

      Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da facilitare il riempimento preciso con la quantita' necessaria di pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo, prevenendo ogni dispersione accidentale di pesticidi ed evitando ogni contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni. 2.3.5. Applicazione di pesticidi 2.3.5.1. Tasso di applicazione

      Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano di regolare in modo facile, preciso e affidabile il tasso di applicazione. 2.3.5.2. Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi

      Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone bersaglio, da ridurre al minimo le perdite nelle altre zone e da evitare la dispersione di pesticidi nell'ambiente. Se del caso, deve essere garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea. 2.3.5.3. Prove

      Per accertare se le componenti corrispondenti della macchina sono conformi ai requisiti stabiliti nei punti 2.3.5.1 e 2.3.5.2, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono effettuare, o far effettuare, prove adeguate per ogni tipo di macchina. 2.3.5.4. Dispersione durante la disattivazione

      Le macchine...

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