LEGGE REGIONALE 4 aprile 2012, n. 6 - Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014.

(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - serie generale - n. 15 del 5 aprile 2012) Il Consiglio regionale ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, in conformita' con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione (DAP), con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2012-2014 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2

Ricorso al mercato 1. Per l'anno 2012 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti, e' fissato fino all'importo di euro 316.455.532,96.

Art. 3

Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani 1. Ai sensi dell' articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di 432.790,88 euro, iscritta nella Unita' Previsionale di Base (U.P.B.) della parte spesa n. 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla Tabella 'B' allegata alla presente legge, all'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

  1. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalita' di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti previdenziali e le modalita' di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

    Art. 4

    Disposizioni per gli enti dipendenti 1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attivita' istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella 'C'.

  2. La disposizione di cui all' articolo 10 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

    Art. 5

    Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , articolo 11

  3. Ai sensi dell' articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio...

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