LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1 - Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna parte I n. 55 del 30 marzo 2012) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonche' dello Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici e' condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attivita'.
Art. 2
Obiettivi 1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.
Art. 3
Anagrafe degli eletti e dei nominati 1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili, sui propri siti internet, le informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti e dei nominati. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalita' di cui all'articolo 5, per ciascun eletto all'Assemblea legislativa, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta, oltre a quanto espressamente previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), sono pubblicati:
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nome e cognome, luogo e data di nascita;
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titolo di studio;
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professione esercitata;
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codice fiscale e incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
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carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in Giunta e in Consulte, Comitati, Enti su nomina dell'Assemblea legislativa;
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lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi in forma riclassificata del bilancio delle spese sostenute dallo stesso;
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emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
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dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, cosi' come espressamente previste dalla legge n. 441 del 1982, nonche' dei conviventi more uxorio se gli...
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