DECRETO 31 gennaio 2011 - Ricostituzione della commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Rimini. (11A01508)

IL DIRETTORE

provinciale del lavoro di Rimini

Visto l'art. 410 del c.p.c. che prevede l'istituzione della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione;

Visto che l'art. 31, primo comma, della legge 4 novembre 2010, n. 183, modifica l'art. 410 c.p.c. di cui sopra, prevedendo, oltre a modifiche procedurali, anche che la Commissione di conciliazione venga composta da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, «designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale»;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14 dell'11 gennaio 1995, che evidenzia come la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, stante l'assenza di disposizioni normative che prevedano obiettivi indicatori della rappresentativita', abbia dedotto il requisito della maggior rappresentativita' da un complesso di indici o elementi sintomatici, riportati nella predetta circolare stessa;

Considerato che, alla luce di quanto sopra premesso, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che detti criteri sono stati individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali (stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione;

2) significativa presenza territoriale sul piano locale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi integrativi ed aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) pluralismo rappresentativo nei limiti dei posti disponibili, in considerazione anche dei diversi settori produttivi, tra cui il pubblico impiego;

6) partecipazione all'attivita' di assistenza sociale svolta dai Patronati in favore dei lavoratori;

Attesa l'esigenza di assicurare la piu' ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali interessate, in considerazione anche dell'abrogazione del peculiare Collegio di conciliazione nel pubblico impiego;

Considerato che con nota prot. n. 56651 del 21 dicembre 2010 il...

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