DELIBERAZIONE 23 marzo 2012 - Fondo Sanitario Nazionale 2011. Finanziamento per borse di studio in medicina generale: terza annualita'', triennio 2009-2012, seconda annualita'' triennio 2010-2013 e prima annualita'' triennio 2011-2014. (Deliberazione n. 47/2012). (12A06372)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1998, n. 27, convertito dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 27/1998 siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione dei predetti corsi;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare il titolo IV, capo I «Formazione specifica in medicina generale», articoli 20-32, che disciplinano l'organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni riservati ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, in favore delle regioni;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007...

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