N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 2009

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunziato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilita' iscritto al n. 25693 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale avverso il sig. Nicola Amoroso, nato a Domicella (AV) il 20 gennaio 1953, residente in Basiglio (MI), in via Longobardi - Res. Filare n. 412.

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 19 novembre 2009, il consigliere relatore dott. Piergiorgio Della Ventura ed il sostituto Procuratore generale dott. Gaetano Berretta, non intervenuto e non rappresentato il convenuto.

Fatto L'odierna vertenza riguarda una fattispecie di danno erariale, ascrivibile ad avviso del p.m. attore alla condotta dell'ispettore della Polizia di Stato Nicola Amoroso. La vicenda aveva riguardato una serie di episodi nei quali l'interessato, abusando della qualita' e dei poteri di ispettore della Polizia di Stato, aveva ottenuto di poter accedere gratuitamente in locali aperti al pubblico.

Questi i fatti.

Espone l'atto introduttivo che, nel periodo dicembre 2001-gennaio 2003 che l'ispettore della Polizia di Stato Nicola Amoroso si recava saltuariamente presso il locale 'Trattoria Pescatori e Cacciatori' sito in Giussago (fraz. Casatico) nelle serate del sabato sera, per cenare in compagnia di altre persone e poi concludere la serata nella sala da ballo attigua a quella ove venivano consumati i pasti; sala allestita per ballare con la musica di un'orchestrina.

I pasti venivano regolarmente saldati, mentre per l'accesso alla sala da ballo l'ispettore aveva la consuetudine di esibire il 'cartellino' che lo qualificava come appartenente alla Polizia di Stato, con la motivazione che 'non era tenuto a pagare' e di 'essere in servizio'.

L'ispettore della Polizia aveva, altresi', proposto alla titolare del locale di non far pagare il biglietto alle persone in sua compagnia, ma ella non aveva accettato tale richiesta, adducendo che i controlli effettuati dagli addetti Siae avrebbero potuto crearle dei problemi qualora avessero riscontrato che le signore erano prive di biglietto. La titolare del locale asseritamente acconsentiva di non far pagare il biglietto all'ispettore della Polizia di Stato per evitare di litigare.

Nella serata del 25 gennaio 2003 l'ispettore Amoroso era nel locale, su invito di un'amica, per festeggiare il compleanno della stessa. Nella medesima serata, dopo aver consumato la pizza nella sala da pranzo l'amica, che aveva invitato l'ispettore e altri amici, provvedeva, ignara della prassi oramai consolidata, ad acquistare per tutti i biglietti di ingresso nella sala da ballo; mentre la compagnia si apprestava ad entrare nella sala, l'ispettore della Polizia si accorgeva che l'amica aveva acquistato un biglietto di ingresso anche per lui e a questo punto, evidentemente risentito, tornava alla cassa dalla titolare del locale e, gettandole il biglietto addosso, inveiva contro la predetta con la seguente frase 'io non sono tenuto a pagare il biglietto, lei lo sa meglio di me', aggiungendo, altresi', che 'avrebbe fatto chiudere il locale' e che 'avrebbe telefonato alla polizia'.

Con sentenza penale n. 244 del 24 maggio 2006 l'ispettore Amoroso era stato condannato alla pena di anni 1 e 10 mesi di reclusione, con correlativa sospensione condizionale e la non menzione della condanna per il reato di cui all'art. 317 c.p. (concussione), oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile a titolo di danno morale per euro 800,00 e a euro 3.500,00 a titolo di rifusione delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa, oltre al rimborso delle spese generali e oneri accessori.

Con sentenza n. 1428 del 4 febbraio 2009, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna di I grado, assolveva l'imputato, con la motivazione: 'il fatto non costituisce reato'.

Il Procuratore regionale riteneva che dalla vicenda sopra descritta sia derivato un danno patrimoniale indiretto all'Amministrazione, consistente nella perdita di prestigio e lesione di immagine della P.A. - danno che in un primo momento il p.m. stesso aveva quantificato in via equitativa in euro 6.301,00 (pari a tre mensilita' di stipendio decurtato della somma di euro 800,00, quale somma a titolo di risarcimento del danno riconosciuta dal giudice nella sentenza n. 244/2006) - a causa della condotta posta in essere dal menzionato ispettore della Polizia di Stato. Pertanto, con atto del 24 novembre 2008 la medesima Procura regionale rivolgeva al presunto responsabile l'invito a fornire le proprie deduzioni in merito alla vicenda.

In data 21 gennaio 2009 e 26 gennaio 2009 sono pervenute le deduzioni difensive, in cui si rappresenta che con sentenza n. 1428, in data 4 febbraio 2009, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna di I grado, ha assolto l'imputato, perche' 'il fatto non costituisce reato'.

In data 1° aprile 2009 si e' svolta l'audizione dell'interessato.

In tale sede il sig. Amoroso ha dichiarato a verbale che: 'Prima dell'episodio che ha formato oggetto del procedimento penale il sottoscritto era solito frequentare il ristorante 'Cacciatori e Pescatori Bertazzi'. Tale locale era frequentato da numerosi soci che praticavano la caccia e la pesca a livello amatoriale. Nel tempo si erano formate opposte fazioni che ritenevano di gestire in modo diverso il locale. In particolare uno dei soci, Franco Casarin (oggi deceduto), aveva fatto notare al sottoscritto alcune irregolarita' di carattere amministrativo nella gestione del locale. Il sottoscritto aveva ritenuto doveroso informare il dirigente del proprio ufficio di tale situazione. Proprio a causa di questa denuncia, la proprietaria, sig.ra Bertazzi, in un successivo incontro - dopo due anni circa - lo aveva aspramente criticato e apostrofato come 'l'infame'. Le successive vicende anche di carattere giudiziario si configurano come una ritorsione nei suoi riguardi'.

A sostegno di tale descrizione dei fatti, in sede di audizione l'interessato ha depositato ulteriore documentazione: copia della denuncia del 13 marzo 2001 inoltrata dall'ispettore Amoroso al Dirigente del Commissariato di Polizia di Lambrate; copia degli scontrini fiscali relativi all'ingresso nel locale e alle consumazioni effettuate nella giornata oggetto di indagine; copia del verbale di assunzione di informazioni del giorno 8 luglio 2003, ex articoli 391-bis e 391-ter c.p.p.

In ordine alle contestazioni formulate con l'invito l'ispettore Amoroso ha proposto le seguenti eccezioni difensive:

inammissibilita' del procedimento amministrativo-contabile a seguito di sentenza penale di appello di assoluzione perche' 'il fatto non costituisce reato';

insussistenza del danno all'immagine.

Le su dette eccezioni e deduzioni difensive non sono state ritenute, dal p.m., idonee a far venire meno la necessita' della citazione in giudizio, che e' stata depositata in data 8 maggio 2009.

Per prima cosa, l'atto di citazione si preoccupa di confutare le deduzioni formulate dal convenuto in sede di invito, ove egli afferma l'insussistenza del comportamento dannoso, con riferimento alla sentenza n. 1428/2007 della Corte di Appello di Milano, che lo ha assolto in applicazione dell'art. 530, comma 2, del c.p.p., dal reato ascrittogli perche' 'il fatto non costituisce reato'; circostanza che per il convenuto determinerebbe l'inammissibilita' del presente procedimento ammistrativo-contabile.

Ricorda in proposito il Procuratore che, secondo gli artt. 652 e 654 c.p.p., il giudicato penale di assoluzione (rispettivamente nell'ambito del giudizio civile di danni - nel caso dell'art. 652 c.p.p. - e nell'ambito degli altri giudizi civili nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.p) ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dal diverso accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilita' di esso all'imputato e cioe' quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art.

530, comma 2 c.p.p. (cita Cass. 20 settembre 2006, n. 20325; Cass. 1, 30 agosto 2004, n. 17401; Cass. 19 maggio 2003, n. 7765; Cass. 2 novembre 2000, n. 14328).

Inoltre, l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perche' 'il fatto non costituisce reato' non avrebbe efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (cita Cass. 14 febbraio 2006, n. 3193; Cass. 26 ottobre 2004, n. 20751).

Nel caso di specie, ricorda ancora il p.m., l'ispettore Amoroso e' stato assolto in sede di appello a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, perche' 'il fatto non costituisce reato'; ma tale pronuncia non precluderebbe al giudice contabile di valutare autonomamente il fatto, sotto tutti i profili, nel presente procedimento.

Nessuno dubbio sussisterebbe poi sulla imputabilita' della condotta lesiva dell'ispettore della Polizia di Stato: l'esibizione del tesserino, il qualificarsi come 'poliziotto' e come tale 'in servizio' all'atto di entrare nella sala da ballo avrebbe integrato un comportamento tale da indurre la titolare del locale a fare accedere l'ispettore gratis, nel timore che, se ella avesse insistito a pretendere il pagamento del biglietto, avrebbero potuto derivarne conseguenze negative alla conduzione del locale, come infatti e' avvenuto la prima ed unica sera in cui il biglietto dell'ispettore, sia pure a sua insaputa, era stato pagato.

L'ispettore Amoroso, con il proprio comportamento e le esplicite minacce, ha secondo l'Accusa dato corpo a quei timori paventati e sino ad allora scongiurati dalla titolare del locale, soggiacendo all'ingiusta, non...

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