N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise, in persona del suo Presidente pro tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 18, commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge della Regione Molise n. 3 del 22 gennaio 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 26 gennaio 2010, n. 2, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 12 marzo 2010.

Fatto In data 26 gennaio 2010 e' stata pubblicata, sul n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione Molise, la legge regionale n. 3 del 22 gennaio 2010, recante la 'Legge finanziaria regionale 2010'.

Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; se ne deve pertanto procedere all'impugnazione con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1.1 - Il Titolo VIII della legge finanziaria regionale per il 2010 della Regione Molise contiene disposizioni per il contenimento della spesa.

L'art. 18, per quanto qui particolarmente interessa, e' volto al contenimento delle spese per il personale, e, 'in armonia con quanto previsto dalla piu' recente legislazione in materia di finanza pubblica che ha introdotto per gli enti sottoposti al Patto di stabilita' interno un articolato livello di restrizioni ed obblighi procedurali', al comma 4 prevede che 'la Giunta regionale adotta con proprio atto una nuova disciplina riguardante le spese per i buoni pasto spettanti al personale dipendente dell'Amministrazione regionale, prevedendo annualmente l'utilizzo di non piu' di 120 buoni pasto per ogni dipendente. Al personale con mansioni di autista e' assegnata una quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione al servizio svolto'.

La norma incide illegittimamente nelle competenze statali e deve essere dichiarata incostituzionale.

1.2 - Essa, infatti, pretende di disciplinare una materia (spese per i buoni pasto) rientrante nel trattamento economico da ricollegare all'orario di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale: materia pero' riservata alla contrattazione collettiva.

La norma si pone pertanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) del d.lgs. n. 165/2001 (articoli 40-50, e in particolare art. 45), che complessivamente individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce per tutte le Amministrazioni l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale.

La norma in esame, pertanto, violando i principi contenuti nel d.lgs. n. 165/2001 (norma interposta), in particolare nel Titolo III (art. 40 e ss.), contrasta con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, tra i quali certamente la materia del rapporto di impiego privatizzato e dei contratti collettivi.

2.1. - Illegittimamente invasivo della sfera di competenza della legislazione statale appare anche il successivo comma 7 dell'art. 18 della legge finanziaria regionale per il 2010 della Regione Molise (legge regionale n. 3/2010).

Detto comma, nel sostituire il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (legge finanziaria regionale 2009), cosi' testualmente dispone: 'nelle more della revisione dei sistemi di incentivazione della qualita' delle prestazioni lavorative di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con effetto dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010 sono ripristinate le misure percentuali delle indennita' dell'istituto di cui all'articolo 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, cosi' come rideterminate dall'articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33'. La norma incide dunque, temporaneamente rideterminandola, sulla indennita' dell'Area Quadri - istituita dal richiamato art. 29-bis -, relativamente al personale inquadrato nella categoria D nei profili professionali D1 e D3.

Cosi' disponendo, tuttavia, anche la presente disposizione contrasta con le norme contenute nel Titolo III del d.lgs. n.

165/2001 (da artt. 40 a 50), le quali, come visto, obbligano tutte le pubbliche...

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