N. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2000

IL TRIBUNALE Nella persona del Giudice, per l'udienza preliminare dott. Otello Lupacchini,

Premesso che, in data 23 agosto 1999, il Pubblico Ministero chiedeva emettersi decreto che dispone il giudizio nei confronti di Giuseppe Casadei e di Gina Sica, imputati del reato di cui agli artt.

110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90, per avere, in concorso fra loro e previo concerto, detenuto illecitamente sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a g 113 netti, dai quali sono ricavabili 941 dosi singole, fatto accertato in Fiumicino il 12 agosto 1999;

che nei confronti di Gina Sica, previa separazione della posizione si e' proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, all'esito del quale l'imputata, con sentenza 9 febbraio 2000, e' stata assolta dal reato ascrittole, ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p., per non aver commesso il fatto;

che, nel corso dell'udienza preliminare nei confronti di Giuseppe Casadei, la Difesa dell'imputato ha denunciato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 25 e 101, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a celebrare l'udienza preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza in giudizio abbreviato, la posizione d'imputato concorrente nel medesimo reato;

che il Pubblico Ministero si e' associato alla Difesa, chiedendo che la questione venisse dichiarata non manifestamente infondata;

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 9 febbraio 2000;

Ritenuto che la questione prospettata e' rilevante: questo giudice dell'udienza preliminare, vertendosi in caso di concorso nel reato da parte di piu' imputati, nel giudicare, con rito abbreviato, uno degli asseriti concorrenti nel reato e' certamente entrato nel merito della regiudicanda, avendo dovuto verificare, prima di stabilire se la coimputata vi avesse concorso, la sussistenza del fatto-reato contestato a Giuseppe Casadei, sicche' si trova a dovere, in sede d'udienza preliminare, nella necessita' di reiterare il medesimo giudizio;

Considerato, per quanto concerne la delibazione di non manifesta infondatezza, che, sin dall'immediatezza dell'entrata in vigore del codice del 1989, la Corte costituzionale, attraverso una serie reiterata d'interventi, ha provveduto a colmare in molte parti le lacune del quadro normativo evocato dall'art. 34 c.p.p. in tema d'incompatibilita', tracciando, gia' con la sentenza n. 496 del 1990, una linea ideale di demarcazione tra attivita' svolte durante le indagini...

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