LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 17 - Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 4 novembre 2009) L'ASSEMBLA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' I. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,

Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talaniello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione), al fine di garantire continuita' sia nell'erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati.

  1. Gli adempimenti di competenza della Regione Emilia-Romagna, in conformita' con l'art. 2, comma l, della legge n. 117 del 2009, ove richiedano il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono attuati d'intesa tra la Regione stessa, la Regione Marche, le Province e gli altri enti interessati, nonche' il Commissario. Gli accordi possono riguardare, altresi', enti ed aziende strumentali facenti capo alle rispettive regioni interessate.

    Art. 2

    Atti ricognitivi 1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'art.

    1, comma 1, adotta decreti ricognitivi degli interventi che la Regione deve porre in essere al fine di armare compiutamente il processo di aggregazione.

  2. Gli interventi sono individuati, graduandone le priorita', con particolare riguardo all'esigenza di tutelate l'incolumita' pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l'obiettivo di garantire parita' di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente della Regione Emilia-Romagna.

  3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati, altresi', a fornire supporto al Commissario nello svolgimento delle attivita' e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 117 del 2009 e sono adottati sentiti i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, oltre agli altri livelli istituzionali interessati.

  4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando, ove necessario, ulteriori norme regionali di adeguamento, hanno ad oggetto:

    1. la ricognizione degli effetti gia' integralmente prodotti dalla legge n. 117 del 2009 all'atto della sua entrata in vigore, che richiedono solo misure operative concrete, al fine di garantire la continuita' delle prestazioni e dei procedimenti, ed in particolare la precisa individuazione degli uffici e degli altri enti subregionali competenti;

    2. l'indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti dalla legge n. 117 del 2009 richiedono necessariamente atti della Regione o di altri denti o aziende regionali o l'emanazione o l'adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa;

    3. l'individuazione dei provvedimenti autorizzatori e abilitativi che, prossimi alla scadenza, si ritiene debbano essere rinnovati sulla base della disciplina della Regione Marche;

    4. l'individuazione dei provvedimenti autorizzatori, abilitativi e delle certificazioni ad efficacia permanente che si ritiene debbano essere adeguati alla disciplina della Regione Emilia-Romagna entro un termine da stabilire;

    5. l'individuazione delle procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalita' di garantire la parita' di accesso a tali misure con la popolazione gia' residente in Emilia-Romagna;

    6. l'individuazione degli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorita' per gli atti di pianificazione sovraordinati;

    7. ...

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