LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 21 - Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 dell'8 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modalita' di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali 1. La presentazione delle liste dei candidati di cui all' art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste regionali di cui all'art. 1, comma 3, dela legge 23 febbraio 1995, n.

43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:

  1. liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese riel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;

  2. liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari ma presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali;

  3. liste contraddistinte da...

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