LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 11 - Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 26 agosto 2009) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' ed obiettivi 1. La Regione Abruzzo addotta gli strumenti necessari per la tutela ed il risanamento dell'ambiente e per la tutela della salute e dispone in ordine alla bonifica ed allo smaltimento dell'amianto in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'aminato) ed in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

  1. Gli obiettivi della presente legge sono:

    1. la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;

    2. la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto o materiali contenenti amianto;

    3. la promozione di attivita' finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l'ambiente dall'amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione del settore;

    4. la promozione di inziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto o materiali contenenti amianto ed alla sua corretta gestione.

  2. La Giunta regionale, tramite i servizi regionali competenti, coordina tutti gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.

    Art. 2

    Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto 1. La Giunta ragionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n.

    257/1992, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propri deliberazione, su proposta dell'Assessore all'ambiente di concerto con l'Assessore alla sanita', previo parete congiunto della 4ª Commissione e 5ª Commissione, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, istituita con legge regionale 12 agosto 1998, n 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), approva il 'Piano regionale di protezione dall'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto', denominato in seguito PRA.

  3. Il PRA e' soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE; la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le procedure ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PRA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. - Parte II.

  4. Per la redazione del PRA, le Direzioni regionali Ambiente e Sanita', si avvalgono di un Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare la cui composizione e le finalita' sono fissati con atto della Giunta regionale su proposta dei Servizi competenti dell'Assessorato all'Ambiente ed alla Sanita'.

  5. Il PRA e' aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di modifiche che dovessero intervenire nella legislazione come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l'attuazione dello stesso; per la revisione si applicano le procedure previste per l'approvazione.

  6. Il PRA e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e si armonizza ai sensi dell'art.10 comma 3 della legge n. 257/1992, con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)' e s.m.i.; le disposizioni contenute nel PRA hanno carattere vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fattore di rischio derivante dall'amianto.

    Art. 3

    Campo di applicazione e contenuti del PRA 1. Il PRA prevede disposizioni per:

    1. strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale agricolo ed industriale, anche non piu' in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali...

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