LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 12 - Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 26 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2007, n.41

  1. L'art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 'Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Loacli' e' sostituito dal seguente:

    'Art. 16. (Norma finanziaria) - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per il 2009 in € 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 01.01.005.

  2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all'attuazione delle necessarie variazioni al bilancio del Consiglio per l'istituzione della relativa UPB.'.

    Art. 2

    Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42

    L'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2007, n 42 'Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie' e' sostituito dal seguente:

    'Art. 10. (Norma finanziaria) - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili per il 2009 in € 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 01.01.005.

  3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all'attuazione delle necessarie variazione al bilancio del Consiglio per l'istituzione della relativa UPB.'.

    Art. 3

    Interventi della Regione Abruzzo a sostegno della Fondazione l'Abruzzo Risorge Onlus 1. La Regione Abruzzo condivide gli scopi e le attivita' della 'Fondazione l'Abruzzo Risorge Onlus' cosi come individuati nell'atto costitutivo e nello Statuto della stessa, funzionali ad attuare le iniziative necessarie al rientro nella normalita' della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la Regione Abruzzo, assicurando alla popolazione ogni possibile tipo di soccorso e di assistenza anche mediante la fornitura di beni e servizi e gli interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati.

  4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Consiglio Regionale assicura alla 'Fondazione l'Abruzzo Risorge Onlus' la disponibilita' di struttura e personale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

    Art. 4

    Modifica all'art. 30 della legge regionale 30 aprile 2009 n. 6

  5. All'art. 30, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 'Disposizioni finanziane per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge...

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