LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 16 - Modalita' di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 4 novembre 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV-bis, Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 (Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli 'Regolamento unico OCM') ed altresi' al Titolo IV del Regolamento (CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008 (Regolamento della Commissione recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479 del 2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel setttore vitivinicolo), la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.

  1. La presene legge disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo vinicolo nel rispetto della normativa comunitaria richiamata al comma 1 e delle disposizioni nazionali emanate in materia.

  2. Per superfici vitate illegali si intendono le superfici impiantate a partire dal 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impiato.

  3. Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 555 del 2008, le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano ai vigneti ad uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la cui produzione sia destinata al consumo familiare.

    Art. 2

    Funzioni delle Province, delle Comunita' Montane e delle Unioni di Comuni 1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono accertate dalle Province e dalle Comunita' Montane ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34), nonche' dagli altri enti che sono subentrati alle Comunita' Montane nell'esercizio delle relative funzioni ai sensi della legge regionale 30 giugno 2009, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), di seguito indicate come Amministrazioni.

  4. Gli enti di cui al comma 1 provvedono altresi' all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed introitano i relativi proventi.

  5. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle previste all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1991, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

  6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981.

    Art. 3

    Proporzionalita' della sanzione 1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono calcolate in maniera proporzionale alla superficie vitata illegale, anche nell'ipotesi di superfici inferiori o superiori all'ettaro, salvo ove diversamente previsto dalla presente legge.

    Art. 4

    Impianti illegali posteriori al...

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