LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 13 - Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 173 del 9 ottobre 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. E' istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna.

  1. La presente legge, ai sensi dell'art. 23, comma 9, dello Statuto, ne disciplina la composizione, le modalita' di formazione e di funzionamento, nonche' le modalita' di svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

    Art. 2

    Composizione 1. Il Consiglio delle autonomie locali e' composto da componenti di diritto e componenti elettivi.

  2. Sono componenti di diritto:

    1. i presidenti delle Province;

    2. i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con piu' di 50.000 abitanti.

  3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la meta' appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all'art. 3.

  4. Il CAL ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.

    Art. 3

    Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti 1. Ai fini dell'elezione dei componenti del CAL di cui all'art.

    2, comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.

  5. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio.

  6. L'elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiede in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.

    L'assemblea e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore.

    E' presieduta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegate che nomina due sindaci in veste di scrutatori.

  7. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto e' valido ogni volta che sia chiara l'individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell'elettore.

  8. Al termine delle votazioni il Presidente dell'Assemblea...

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